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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02949/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento giudiziale, divenuto definitivo, del diritto di un contribuente al rimborso del 90% delle maggiori imposte versate per gli anni 1990-1992 in relazione ai benefici fiscali previsti per il sisma in Sicilia del dicembre 1990. In sede di ottemperanza, però, l’Amministrazione finanziaria aveva corrisposto solo il 50% delle somme dovute, ritenendo applicabile lo ius superveniens introdotto dalla normativa sopravvenuta sui rimborsi da sisma, che prevede il pagamento nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di incapienza, la riduzione al 50%. La CTR aveva invece ritenuto non sufficiente tale pagamento parziale e aveva nominato un commissario ad acta per dare esecuzione integrale al giudicato. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sopravvenuta (art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato), delle norme sul giudizio di ottemperanza (artt. 69 e 70 d.lgs. 546/1992) e dell’art. 2969 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel non applicare la disciplina limitativa e nell’addossarle un onere probatorio sull’insufficienza dei fondi. Le eredi del contribuente resistevano eccependo varie cause di inammissibilità e, nel merito, chiedendo la cassazione con rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell’Agenzia, respingendo le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalle controricorrenti. Nel merito ha affermato che la normativa sopravvenuta sui rimborsi per il sisma del 1990 non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato, ma disciplina solo le modalità e le procedure di esecuzione del pagamento. Ha però osservato che il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto verificare in concreto la capienza dei fondi e, in caso di incapienza, adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione al giudicato, anche mediante commissario ad acta e strumenti di contabilità pubblica, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini la vicenda applicando il principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge e un vizio processuale per l’omessa corretta applicazione della disciplina sopravvenuta e del giudizio di ottemperanza

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    la norma, come modificata, regola i limiti e le modalità di erogazione dei rimborsi connessi al sisma del 1990; non determina però una falcidia sostanziale del credito già giudizialmente accertato

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017

    modifica la disciplina dei rimborsi, prevedendo riduzione percentuale e limiti di stanziamento, ma solo sul piano esecutivo

  • art. 29 d.l. n. 162 del 2019

    ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi, rilevante per le modalità di attuazione

  • artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546 del 1992

    delimitano il giudizio di ottemperanza e il ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza, ammettendo censure anche per error in procedendo inerenti all’attuazione del giudicato

  • art. 2969 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare l’erronea distribuzione dell’onere probatorio sulla capienza dei fondi

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996

    consente, in presenza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi e carenza di fondi, lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    la disciplina va letta in modo conforme al principio di giusto equilibrio e di proporzione, senza comprimere definitivamente il diritto patrimoniale riconosciuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice può e deve sindacare non solo la corretta esecuzione formale del giudicato, ma anche ogni errore in procedendo relativo al mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di dare concreta attuazione alla decisione da eseguire.
  • La disciplina sopravvenuta che introduce limiti quantitativi o percentuali ai rimborsi fiscali per eventi calamitosi non incide sul titolo sostanziale del credito già accertato con giudicato, ma opera sul piano delle modalità di pagamento e dell’ordine di priorità nell’impiego delle risorse stanziate.
  • In caso di incapienza dei fondi destinati ai rimborsi, il giudice dell’ottemperanza deve accertare la disponibilità delle risorse e, se necessario, attivare gli strumenti di contabilità pubblica idonei a garantire l’integrale esecuzione del giudicato, anche tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
  • Non è consentito trasformare una disciplina finanziaria di attuazione in una falcidia definitiva di un diritto patrimoniale già definitivamente riconosciuto dall’autorità giudiziaria.
  • Nel ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza sono deducibili anche vizi attinenti al difettoso esercizio del potere di conformazione del giudicato, purché si tratti di violazioni procedimentali o errori in procedendo inerenti all’attuazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicatoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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