Cassazione Civile, Ordinanza n. 18083/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un riclassamento catastale di un immobile ad uso turistico-extralberghiero, ricavato dall’unione di due unità immobiliari a seguito di ristrutturazione. Il contribuente aveva presentato denuncia di variazione DOCFA; successivamente, su richiesta del Comune, l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto a una nuova classificazione dell’unità, con aumento della classe catastale da 3 a 7 nell’ambito della categoria A/3, notificando il relativo atto. Il contribuente aveva impugnato il classamento sostenendo, in sintesi, che la revisione tariffaria fosse illegittima per vizi della procedura adottata, per mancanza di adeguate monografie e per omessa richiesta/parere nelle sedi previste, chiedendo la disapplicazione del provvedimento di integrazione del quadro tariffario; aveva inoltre contestato la comparazione con altri immobili, la motivazione dell’atto, la qualificazione dell’unità, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’asserita carenza di contraddittorio nei sopralluoghi. I motivi di ricorso per cassazione erano cinque: (1) violazione dell’art. 3, comma 58, l. n. 662/1996 e richiesta di disapplicazione delle nuove tariffe d’estimo; (2) errata comparazione con altre unità e omessa motivazione specifica; (3) errata comparazione con se stessa, omessa comunicazione di avvio, difetto di contraddittorio nei sopralluoghi, errata qualificazione; (4) violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 per mancata conoscenza delle anomalie; (5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla condotta non collaborativa dell’ufficio.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, rilevando che il ricorrente non aveva riprodotto l’atto da disapplicare né allegato in modo adeguato la tariffa censuaria oggetto della doglianza, sicché non era possibile verificare l’incidenza dei vizi procedurali sulla formazione delle tariffe e, in difetto, la questione tendeva a investire scelte discrezionali tecnico-amministrative non sindacabili incidentalmente. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché non era stato prodotto, neppure per estratto, l’atto di classamento. Il terzo motivo è stato accolto solo in parte sul piano teorico e comunque respinto: in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e novità della censura, in parte infondato perché nella specie non era necessario un previo contraddittorio e comunque la CTR aveva accertato che vi era stato preavviso e accesso con nota del contribuente a verbale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico, attinente al merito e introducente questioni nuove. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché la dedotta omissione non riguardava un fatto storico decisivo e, in ogni caso, la causa era decisa in doppia conforme, con conseguente limitazione dei motivi ammissibili. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia; è stata disposta la condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 58, L. n. 662/1996
norma richiamata quale base della procedura di revisione/classamento catastale richiesta dal Comune; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché censura dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
attribuisce al giudice tributario il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi presupposti all’atto impositivo; il potere opera anche per atti inoppugnabili, salvo che la loro legittimità sia stata coperta da giudicato amministrativo.
art. 5, L. n. 2248/1865, all. E
richiamato come espressione di un principio generale dell’ordinamento che consente la disapplicazione incidentale degli atti amministrativi illegittimi quando rilevino come antecedente logico della pretesa fatta valere in giudizio.
richiamato nel senso che, dopo la modifica del 2001, il giudice tributario può decidere incidenter tantum su questioni attribuite ad altra giurisdizione.
art. 61, d.P.R. n. 1142/1949
richiamato dal ricorrente per contestare la comparazione catastale; la Corte non accede alla censura per difetto di autosufficienza e per tentativo di rivalutazione del merito.
la censura prospettata è ritenuta generica e nuova; la Corte non ravvisa una violazione idonea a fondare l’accoglimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte rileva che alcune censure, pur formalmente di diritto, mirano in realtà a un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo, non elementi istruttori o argomenti difensivi.
in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., con esclusione del n. 5 nei casi previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
a seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il potere del giudice tributario di disapplicare l’atto amministrativo presupposto richiede che tale atto sia specificamente individuato e allegato, in modo da consentire la verifica concreta dei vizi dedotti e della loro incidenza sulla pretesa tributaria.
- La disapplicazione incidentale non può trasformarsi in un sindacato sul merito tecnico-discrezionale dell’amministrazione: il giudice può intervenire sui soli vizi di legittimità dell’atto presupposto, non sulle valutazioni estimative in sé.
- Le censure di cassazione in materia catastale devono rispettare il principio di autosufficienza: occorre riprodurre o almeno indicare con precisione gli atti impugnati e i passaggi decisivi, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Non è configurabile un vizio di omesso esame quando la censura mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito o degli elementi istruttori già scrutinati dai giudici di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli documenti, argomenti difensivi o prospettazioni probatorie.
- In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione incontra limiti più stringenti e non può essere utilizzato per riproporre questioni di fatto già decise in modo conforme dai giudici di merito.
- Nel classamento catastale, la contestazione del procedimento o della comparazione con altri immobili deve essere sorretta da specifiche allegazioni documentali, senza le quali il controllo di legittimità non è praticabile.
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