Cassazione Civile, Ordinanza n. 07788/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento, di un'intimazione di pagamento e di due preavvisi di iscrizione ipotecaria. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte il gravame limitatamente alla prescrizione di alcuni crediti portati da una cartella, rigettando il resto. In cassazione il ricorrente deduceva quattro censure: 1) omessa motivazione e violazione degli artt. 77 e 100 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile la costituzione dell'agente della riscossione tramite avvocati del libero foro; 2) omessa motivazione e violazione dell'art. 276 c.p.c. e del protocollo d'intesa del 22 giugno 2017, per la ritenuta legittimità della difesa dell'agente della riscossione con avvocato del libero foro; 3) omessa motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2712 e 2719 c.c., per avere la Corte ritenuto inefficace un disconoscimento della conformità delle copie agli originali; 4) violazione di varie norme sulla notificazione degli atti tributari e di riscossione, per avere reputato valide la notifica dell'avviso di addebito INPS e delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, nonostante, secondo il ricorrente, mancasse l'avviso di ricevimento, la raccomandata informativa o la prova del deposito presso la casa comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo per difetto di specificità e per mancata confutazione delle deduzioni del controricorrente; infondato il secondo, perché conforme al principio già affermato dalle Sezioni Unite sulla legittima difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con avvocati del libero foro nei casi consentiti; inammissibile il terzo, perché il disconoscimento della conformità delle copie era stato correttamente ritenuto generico e il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata; inammissibile il quarto, perché le censure non si confrontavano con l'iter argomentativo della Corte territoriale e non scalfivano la ritenuta ritualità delle notifiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono dichiarate inammissibili o infondate per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione d'appello
invocato dal ricorrente sul tema della rappresentanza processuale dell'agente della riscossione, ma la censura è respinta
invocato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisi errori nella decisione di merito
richiamato in relazione alla dedotta nullità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione; la censura è ritenuta infondata
invocato per vizio di motivazione, ma la sentenza d'appello è considerata adeguatamente motivata
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. nel denunciare un vizio motivazionale, censura non accolta
invocato in relazione alla prova documentale, senza incidere sulla decisione
richiamato sul disconoscimento di copie; la Corte ribadisce che esso deve essere chiaro, specifico e indicare gli elementi della difformità
art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per contestare la notifica, ma la censura è ritenuta inammissibile
invocato dal ricorrente nel contestare la ritualità della notifica; non è accolto
art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2012
richiamato dal ricorrente sulla notifica telematica o postale; la censura è respinta
art. 57-bis, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato dal ricorrente nel quarto motivo; non altera l'esito
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in tema di notificazione degli atti della riscossione e dei preavvisi di ipoteca; la Corte conferma la ritualità delle notifiche
la Corte d'appello ha ritenuto rituale la procedura con deposito in casa comunale e raccomandata informativa
per la notifica al familiare convivente è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
richiamato nella disciplina della difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei casi riservati all'Avvocatura dello Stato
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamati come parametri per il conferimento dell'incarico ad avvocati del libero foro da parte dell'Agenzia
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016
richiamato quale base dei criteri generali per la scelta del patrocinio dell'Agenzia
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la declaratoria dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce vizi di rappresentanza, di costituzione in giudizio o di nullità processuali deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli atti processuali rilevanti; la censura generica è inammissibile.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può validamente stare in giudizio mediante avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla normativa e dalla convenzione applicabile; quando la scelta discende dalla riconducibilità della controversia a tali ipotesi, non è richiesta un'ulteriore allegazione o prova del presupposto autorizzativo nel giudizio di legittimità.
- Il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., è efficace solo se chiaro, specifico e corredato dall'indicazione degli elementi concreti che fanno ritenere la difformità; una negazione meramente assertiva o generica non è idonea a privare di efficacia la copia prodotta.
- Le censure sulla notificazione degli atti devono misurarsi con la ricostruzione in fatto e in diritto compiuta dal giudice di merito; la mera reiterazione di deduzioni già svolte nei gradi precedenti, senza confutare l'iter argomentativo della sentenza impugnata, è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- La notificazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento può essere ritenuta rituale secondo la disciplina ordinaria richiamata dalla giurisprudenza, senza necessità di ulteriori formalità ove non prescritte dalla norma applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07756/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07762/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07763/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07764/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07766/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07767/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →