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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03535/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I proprietari di alcuni terreni avevano agito contro il comune sostenendo che l'ente avesse occupato illegittimamente i loro beni per realizzare insediamenti di edilizia, senza poi adottare formali provvedimenti traslativi della proprietà. Nel giudizio di merito era stata riconosciuta la debenza di somme a titolo di risarcimento del danno e di indennità di occupazione legittima, ma i proprietari avevano contestato la quantificazione del risarcimento e dell'indennità, ritenendo erroneo il criterio fondato sul valore agricolo dei terreni anziché sul loro valore di mercato, nonché lamentando la mancata considerazione di un possibile sfruttamento intermedio e di una disciplina urbanistica speciale regionale. In Cassazione hanno dedotto violazione di varie norme in materia espropriativa e risarcitoria, vizio di motivazione e omesso riconoscimento degli interessi compensativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in sintesi, che le censure fossero carenti di specificità ex art. 366 c.p.c., perché richiamavano atti e documenti senza riprodurli o localizzarli, e che il vizio motivazionale fosse comunque non deducibile nei termini prospettati, sia perché la motivazione della sentenza d'appello non presentava anomalie costituzionalmente rilevanti, sia perché le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Ha inoltre osservato che le censure di violazione di legge non spiegavano in modo specifico il contrasto tra la decisione e le norme invocate e che, quanto alla destinazione intermedia del suolo, si trattava di un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, qui adeguatamente motivato sulla base della consulenza tecnica. Quanto agli interessi compensativi, la doglianza è stata ritenuta inammissibile anche perché non risultava dedotta come specifico motivo di appello.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    specificità del ricorso; necessaria riproduzione/localizzazione degli atti richiamati

    il ricorso è inammissibile se richiama genericamente atti e documenti senza riprodurli o indicarne con precisione la collocazione, impedendo il controllo di legittimità

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione

    è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione

  • art. 348-ter c.p.c.

    la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa quando la decisione d'appello non si discosta da quella di primo grado, salvo diversa base fattuale specificamente indicata

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge va dedotta con argomentazioni specifiche che dimostrino il contrasto tra la sentenza e la norma invocata, non con una mera critica fattuale

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    solo la mancanza assoluta o apparente motivazione, il contrasto irriducibile o la motivazione incomprensibile rilevano in cassazione come vizio radicale della motivazione

  • art. 32 D.Lgs. n. 327/2001

    richiamato dai ricorrenti come criterio di quantificazione, ma la Corte ribadisce che la concreta individuazione del valore di mercato e dell'eventuale utilizzazione intermedia è apprezzamento di fatto del giudice di merito

  • art. 40 D.P.R. n. 327/2001

    richiamato nel ricorso tra le norme espropriative dedotte in violazione

  • L. n. 359/1992

    richiamata nel ricorso tra le fonti espropriative invocate

  • art. 39 L. n. 2359/1865

    richiamato nel ricorso tra i criteri indennitari invocati

  • L. n. 1150/1942

    richiamata nel ricorso in relazione alla disciplina urbanistica dell'edificabilità

  • D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

    richiamato nel ricorso in tema di destinazioni urbanistiche e standard edilizi

  • artt. 2043, 2056 e 1223 c.c.

    richiamati come norme risarcitorie poste a fondamento della domanda di danni

  • L.R. Puglia n. 3/2005, art. 19

    invocata dai ricorrenti, ma la Corte rileva che il comma 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo e quindi inapplicabile

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    richiamato nel ricorso come parametro convenzionale in materia di tutela della proprietà

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione al parametro convenzionale e alla disciplina espropriativa

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la fissazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: chi denuncia vizi della decisione deve riprodurre o localizzare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, indicando in che modo incidano sulla sentenza impugnata.
  • Dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle sole anomalie motivazionali gravi e costituzionalmente rilevanti; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o della sufficienza della motivazione.
  • La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una critica fattuale della decisione: è necessario confrontare puntualmente la norma invocata con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare il preciso contrasto.
  • La determinazione del valore di un terreno ai fini risarcitori o indennitari, compresa l'eventuale utilizzazione intermedia di suoli non edificabili, è in linea di principio un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo entro limiti rigorosi.
  • Quando il giudice di appello conferma integralmente la decisione di primo grado, la censura di omesso esame del fatto decisivo incontra la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c., salvo che sia dimostrata una diversa base fattuale tra le due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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