L.R. Puglia 3/2005
Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Puglia, l’assetto delle espropriazioni per pubblica utilità, coordinando la normativa regionale con il DPR 327/2001. Definisce ambito di applicazione, autorità esproprianti, uffici competenti e funzioni di indirizzo della Regione. Contiene anche una prima variazione al bilancio 2005, ma il testo fornito riporta solo la parte espropriativa.
Disciplina regionale pugliese delle espropriazioni per pubblica utilità e variazione di bilancio 2005
Disciplina regionale pugliese delle espropriazioni per pubblica utilità
La legge della Regione Puglia adegua e coordina la disciplina regionale in materia di espropriazioni per pubblica utilità con il testo unico statale di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327. La parte esaminata riguarda esclusivamente le espropriazioni e l’organizzazione amministrativa connessa, nell’ambito del territorio regionale.
Finalità e ambito di applicazione
La legge persegue l’obiettivo di armonizzare la normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con i principi generali e fondamentali desumibili dal DPR n. 327/2001.
Si applica:
- all’espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti reali su immobili necessari per opere pubbliche o di pubblica utilità;
- quando le opere sono eseguite nel territorio regionale e non rientrano nella competenza delle amministrazioni statali.
Per quanto non espressamente disciplinato, trova applicazione il DPR n. 327/2001.
Beni di altri enti pubblici e opere di competenza statale
Per i beni appartenenti ai patrimoni indisponibili degli enti pubblici, l’espropriazione è ammessa solo per perseguire un interesse pubblico di rango superiore rispetto a quello connesso alla precedente destinazione. Tale valutazione deve essere svolta d’intesa con gli enti interessati; in mancanza di intesa decide la Regione, ponderando gli interessi in conflitto.
La legge richiama inoltre i procedimenti espropriativi e di asservimento relativi a opere attribuite alla competenza statale, nonché a quelle indicate dall’art. 52-quinquies del DPR n. 327/2001: tali procedimenti devono rispettare i principi generali dell’ordinamento e, per quanto applicabili, le norme regionali.
Autorità espropriante e riparto delle competenze
L’autorità competente alla realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente per gli atti del procedimento espropriativo, salvo delega.
Sono autorità esproprianti:
- la Regione;
- le Province;
- le Comunità montane;
- i Comuni;
- ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione dell’opera.
Possono svolgere funzioni di autorità espropriante anche le società costituite e partecipate dagli enti sopra indicati, se delegate alla realizzazione dell’opera e, in tutto o in parte, all’esercizio dei poteri espropriativi, con chiara determinazione dell’ambito della delega.
Nei casi previsti dall’art. 6, comma 8, del DPR n. 327/2001, la potestà espropriativa delegata ai concessionari o contraenti generali deve essere esercitata secondo un apposito disciplinare, anche aggiuntivo rispetto alla concessione o all’affidamento. Il disciplinare deve riservare al concedente o affidante le funzioni di indirizzo, controllo e potere sostitutivo in caso di inerzia o di gravi e reiterate violazioni della disciplina espropriativa.
Per le opere private, l’autorità espropriante è l’ente pubblico che emette il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità.
Opere di minore entità e delega al promotore privato
Sono qualificate come opere di minore entità quelle per le quali le ditte catastali, individuali o collettive, interessate dal procedimento espropriativo siano pari o inferiori a 50.
Per tali opere l’autorità espropriante può delegare l’esercizio dei poteri espropriativi al soggetto privato promotore dell’esproprio. Il provvedimento di delega deve:
- indicare chiaramente l’ambito di applicazione;
- essere richiamato in ogni atto del procedimento espropriativo.
Ufficio regionale per le espropriazioni e strutture degli enti locali
La Giunta regionale istituisce un ufficio per le espropriazioni presso il settore lavori pubblici, oppure una struttura autonoma equivalente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni attribuite all’autorità espropriante e alle Regioni in materia di espropriazioni, salvo quelle riservate all’organo di governo, per le quali propone gli atti alla Giunta.
Gli altri enti pubblici interessati devono istituire un ufficio per le espropriazioni oppure attribuire tali funzioni a un ufficio già esistente.
Gli enti possono inoltre:
- istituire un ufficio comune per le espropriazioni;
- consorziarsi;
- adottare altre forme associative previste dalla normativa statale o regionale;
- avvalersi, mediante convenzione, dell’ufficio per le espropriazioni di altri enti pubblici o di consorzi già esistenti, anche se costituiti per finalità settoriali.
Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione sostenuti dall’ufficio sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento espropriativo.
Responsabile del procedimento
Per ciascun procedimento, il titolare dell’ufficio per le espropriazioni designa un responsabile che coordina e dirige tutti gli atti del procedimento e ne comunica il nominativo agli interessati.
Se il promotore dell’espropriazione non coincide con l’autorità espropriante, egli designa un responsabile per gli adempimenti di propria competenza, comunicandolo all’autorità espropriante e agli interessati.
Indirizzo e coordinamento regionale
La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento per assicurare una gestione omogenea e unitaria della materia espropriativa.
In particolare:
- favorisce e incentiva la costituzione di uffici intercomunali, verificandone economicità ed efficacia;
- adotta direttive e atti di indirizzo e svolge attività di consulenza per uniformare l’azione amministrativa;
- emana il decreto previsto dall’art. 14, comma 2, del DPR n. 327/2001 e definisce attività di monitoraggio e osservatorio sui provvedimenti regionali;
- stabilisce natura e modalità di pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale o sul sito informatico regionale.
Quadro temporale e attualità della disciplina
Il testo fornito è consolidato e risulta ancora vigente nel dato riportato. Per la parte esaminata non emergono termini di efficacia limitati nel tempo; la disciplina è strutturale e applicabile ai procedimenti espropriativi rientranti nell’ambito regionale, secondo il quadro vigente e le successive modifiche richiamate nel testo.
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