Cassazione Civile, Ordinanza n. 24841/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento che l'Ufficio aveva annullato in autotutela prima della proposizione del ricorso introduttivo, secondo quanto accertato dalla CTR. Il contribuente ha chiesto la riforma della sentenza regionale nella parte in cui aveva escluso la condanna dell'Ufficio alle spese e il risarcimento per lite temeraria. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 6 L. 212/2000, dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, degli artt. 1334 e 1335 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente fatto riferimento alla data di emissione del provvedimento di autotutela e non a quella della sua notificazione/conoscenza effettiva, con conseguente necessità del giudizio per evitare la definitività dell'atto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 96 c.p.c., assumendo che la condotta dell'Ufficio integrasse responsabilità processuale aggravata e che la CTR avesse negato ingiustamente il risarcimento per lite temeraria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, qualificandolo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla data di conoscenza del provvedimento di autotutela per difetto di autosufficienza e specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato gli atti di causa da cui risultasse la ricezione successiva. Nel merito ha comunque escluso il diritto alla condanna dell'Ufficio alle spese, richiamando l'orientamento secondo cui, in caso di annullamento in autotutela e cessazione della materia del contendere, non opera automaticamente la soccombenza virtuale, specie quando l'annullamento sia espressione di lealtà processuale e non risulti una manifesta illegittimità originaria dell'atto. Ha poi respinto la censura ex art. 96 c.p.c., osservando che la responsabilità aggravata richiede la prova dell'elemento soggettivo e del danno, entrambi mancanti nella specie, dato che l'Ufficio si era costituito solo per comunicare un annullamento già intervenuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di effettiva conoscenza degli atti tributari destinati al contribuente; la Corte non ne fa applicazione decisiva, ritenendo inammissibile e comunque infondata la censura fattuale proposta.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità dell'impugnazione dell'atto impositivo prima della sua definitività; la Corte non accoglie la doglianza per carenza di autosufficienza.
Richiamati per il principio di conoscenza degli atti recettizi e della loro presunzione di conoscenza; la censura è respinta perché non adeguatamente supportata sul piano probatorio e processuale.
Richiamato in relazione all'onere della prova circa la data di effettiva conoscenza dell'atto e circa i presupposti della lite temeraria.
La Corte richiama il principio di lealtà processuale come criterio che può giustificare la compensazione delle spese in caso di annullamento in autotutela.
Norma sulle spese nel processo tributario, applicabile alla compensazione per gravi ed eccezionali ragioni; la Corte afferma che la compensazione non è automatica in ogni estinzione del giudizio.
Richiamato per la cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento dell'atto impugnato.
Richiamato in via comparativa per sottolineare l'analogia con la disciplina tributaria della compensazione delle spese.
Richiamato quale fonte della responsabilità processuale aggravata; la Corte ribadisce che richiede mala fede o colpa grave, oltre alla prova del danno, e che la relativa sanzione è officiosa e discrezionale.
Usato come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non comporta automaticamente la condanna dell'Ufficio alle spese secondo la soccombenza virtuale: la compensazione può essere disposta quando l'annullamento sia espressione di lealtà processuale e non emerga una manifesta illegittimità originaria dell'atto.
- La condanna alle spese in caso di autotutela diviene necessaria solo se il contribuente dimostri che l'atto era manifestamente illegittimo sin dalla sua emanazione; una mera contestazione dell'emissione dell'atto non è sufficiente.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che deduca la tardiva conoscenza dell'atto o la sequenza temporale degli eventi deve essere autosufficiente, indicando specificamente gli atti processuali da cui la prova risulta.
- La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova della mala fede o colpa grave, nonché del danno; inoltre l'applicazione della sanzione è rimessa al potere officioso e discrezionale del giudice, non costituendo un diritto azionabile della parte vittoriosa.
- In tema di lite temeraria, la costituzione della controparte al solo fine di prendere atto di un annullamento già intervenuto può escludere sia l'elemento soggettivo sia quello oggettivo della responsabilità aggravata.
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