Cassazione Civile, Ordinanza n. 28317/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento per l’anno d’imposta 2004 basato sugli studi di settore: la società risultava non coerente rispetto ai ricavi dichiarati nel Modello Unico 2005. L’Ufficio aveva avviato il contraddittorio con questionario e, a fronte delle spiegazioni fornite dalla contribuente, aveva ridotto la pretesa impositiva; la società aveva tuttavia impugnato l’atto, restando soccombente nei meriti, e la sentenza di appello era già stata cassata una prima volta con rinvio per vizi motivazionali. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva nuovamente confermato la ripresa a tassazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: (1) violazione delle norme sugli studi di settore e sul riparto dell’onere probatorio, lamentando che il giudice di merito avesse mal governato il passaggio dalla presunzione alla prova nell’accertamento tributario e nel successivo giudizio; (2) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 111 Cost., perché la CTR si era limitata a descrivere in astratto il funzionamento degli studi di settore senza confrontarsi con le prove e le difese della contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito. Ha rilevato che la motivazione della CTR era solo apparente: non indicava le prove addotte dalla contribuente, non spiegava perché fossero recessive rispetto alle presunzioni dello studio di settore, non compiva il necessario bilanciamento tra il compendio probatorio delle parti e si limitava ad affermazioni generiche e assertive. La Corte ha quindi disposto il rinvio perché il giudice di merito esamini compiutamente il materiale probatorio e motivi in modo effettivo la decisione sulla pretesa fiscale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge relativo al regime probatorio degli studi di settore e al riparto dell’onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stata invocata come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
richiamato quale fondamento del requisito del "minimo costituzionale" della motivazione della sentenza.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se manca l’esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione.
artt. 62-bis e 62-sexies d.l. n. 331/1993
richiamati come disciplina degli studi di settore e della presunzione accertativa ad essi collegata.
art. 39, primo comma, lett. d, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base dell’accertamento induttivo/analitico-presuntivo nel sistema tributario.
richiamato quale norma sull’accertamento IVA.
richiamato per il riparto dell’onere della prova nel giudizio tributario.
richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenze probatorie.
richiamato in tema di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario fondato sugli studi di settore, il giudice non può limitarsi a richiamare in astratto il funzionamento dello strumento accertativo, ma deve confrontare concretamente le risultanze presuntive dell’Ufficio con le prove e le allegazioni del contribuente.
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, impedendo ogni controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare singolarmente ogni prova o argomento di parte, ma deve indicare in modo chiaro e sequenziale le ragioni effettivamente poste a base della decisione e le risultanze probatorie ritenute decisive.
- La motivazione per relationem è valida solo se il materiale richiamato è effettivamente recepito e vagliato in modo autonomo; è invece nulla quando si risolva in un mero rinvio formale che non consenta di individuare le ragioni della decisione.
- In presenza di una precedente cassazione per difetto di motivazione, il giudice del rinvio deve colmare specificamente la lacuna evidenziata, valutando il compendio probatorio delle parti e dando conto del bilanciamento tra presunzioni fiscali e prove contrarie.
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