Cassazione Civile, Ordinanza n. 18227/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un consorzio, insieme al fideiussore, aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito chiedendo l'accertamento del dare-avere su un rapporto di conto corrente con apertura di credito, previa declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali e la restituzione di somme ritenute indebitamente addebitate. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il consorzio ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 1325 c.c. e 117 t.u.b., sostenendo che gli addebiti contestati fossero privi di valido titolo perché basati su clausole nulle e non documentate da contratto scritto, con erronea allocazione dell'onere della prova; 2) violazione dell'art. 119 t.u.b. e dell'art. 210 c.p.c., lamentando che la richiesta di esibizione/documentazione bancaria non fosse stata considerata idonea a soddisfare l'onere probatorio e che il limite decennale dell'art. 119 t.u.b. non riguardasse il contratto né la documentazione del rapporto; 3) violazione della disciplina antiusura (art. 644 c.p., art. 1 d.l. 394/2000, art. 1 l. 108/1996), assumendo che nei conti correnti la verifica del superamento del tasso soglia dovesse avvenire trimestre per trimestre e che non potesse operare il principio dell'usura sopravvenuta; 4) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., deducendo motivazione apparente e contraddittoria in relazione al giudizio di inattendibilità dei calcoli di parte e del c.t.u. sull'usura.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, accertata nei gradi di merito l'esistenza di un contratto di conto corrente scritto, l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti e la fondatezza della pretesa restitutoria gravava sul cliente che agiva in ripetizione, senza possibilità di spostare l'onere sulla banca invocando la vicinanza della prova. Ha rigettato il secondo motivo osservando che l'art. 119 t.u.b. consente l'acquisizione della documentazione solo per le operazioni degli ultimi dieci anni e che, comunque, l'istanza ex art. 119 era stata formulata troppo a ridosso del giudizio per integrare il dovere probatorio; ha inoltre ribadito che l'ordine di esibizione è uno strumento istruttorio residuale e discrezionale, non utilizzabile per supplire alla mancata prova della parte. Ha dichiarato infondato il terzo motivo chiarendo che la disciplina antiusura si applica anche ai rapporti di conto corrente, ma che, nel caso concreto, non vi era stata dimostrazione di una modifica contrattuale in corso di rapporto che avesse determinato il superamento del tasso soglia; in presenza di uno ius variandi validamente esercitato, il superamento eventualmente derivante dalla nuova pattuizione non integra usura sopravvenuta. Ha respinto il quarto motivo perché la motivazione della Corte territoriale non era né apparente né contraddittoria: il giudice di merito aveva spiegato per quali ragioni riteneva inattendibili sia la perizia di parte sia le conclusioni del c.t.u., poiché non conformi alle Istruzioni della Banca d'Italia. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti e i fatti costitutivi della domanda restitutoria grava sul cliente che agisce in giudizio.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di un valido titolo scritto; la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole al ricorrente perché accerta l'esistenza del contratto scritto nei giudizi di merito.
art. 117 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
Richiamato per censurare la validità delle clausole contrattuali; la Corte non accoglie la doglianza perché presuppone infondatamente l'inesistenza del contratto scritto.
art. 119 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
Attribuisce al cliente il diritto alla documentazione bancaria delle operazioni degli ultimi dieci anni; fuori da tale limite opera il generale onere di conservazione della documentazione. Il diritto ha natura sostanziale ed è fondato sulla buona fede nell'esecuzione del rapporto.
L'ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale e discrezionale, non utilizzabile per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio della parte.
La disciplina antiusura rileva anche per i rapporti di conto corrente; gli interessi sono usurari quando superano il tasso soglia al momento della pattuizione o convenzione.
Gli interessi sono usurari se superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento; la norma opera per tutte le fattispecie negoziali che possano contenere pattuizioni usurarie.
Richiamata come base della disciplina antiusura applicabile anche ai rapporti bancari diversi dal mutuo.
La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata al cliente e non rifiutata integra una nuova pattuizione conclusa per fatti concludenti tipizzati dalla legge.
La motivazione non è apparente quando consente di comprendere il ragionamento del giudice; nel caso concreto la motivazione era percepibile e coerente.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è sufficiente se rende conoscibile il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
Richiamato insieme all'art. 210 c.p.c. per qualificare l'ordine di esibizione come strumento istruttorio residuale.
Concorre a delimitare le condizioni di ammissibilità dell'ordine di esibizione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione dell'indebito fondato sulla nullità di clausole bancarie contenute in un contratto scritto, il cliente che agisce in restituzione deve provare l'assenza di una causa giustificativa dei pagamenti e produrre il contratto contenente le clausole contestate; non opera, di regola, il criterio della vicinanza della prova per addossare tale onere alla banca.
- Il diritto del cliente a ottenere dalla banca copia della documentazione del rapporto ha limiti temporali: copre le operazioni degli ultimi dieci anni e non esonera la parte dall'onere di conservare e produrre la documentazione necessaria a provare la propria pretesa per periodi anteriori.
- L'ordine di esibizione documentale è mezzo istruttorio residuale e discrezionale, utilizzabile solo quando la prova non sia acquisibile altrimenti e non per colmare la carenza probatoria della parte istante.
- La disciplina antiusura si applica anche ai rapporti di conto corrente; tuttavia, la verifica va condotta alla luce delle pattuizioni rilevanti e di eventuali modifiche contrattuali validamente introdotte nel corso del rapporto, che costituiscono nuova regolazione negoziale.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non basta il dissenso della parte rispetto alla valutazione delle prove, se il giudice di merito espone in modo comprensibile le ragioni per cui ritiene inattendibili perizia di parte e conclusioni del c.t.u.
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