Cassazione Civile, Ordinanza n. 05529/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, a seguito di indagini bancarie sui conti intestati al contribuente e ad alcuni suoi familiari, ha recuperato a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2010, ritenendo non giustificate alcune movimentazioni e imputandole all’esercizio di un’attività di intermediazione immobiliare. Il contribuente ha impugnato l’atto e, dopo il rigetto nei due gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, sostenendo che per i conti formalmente intestati a terzi l’Amministrazione avrebbe dovuto provare la fittizia intestazione e la riconducibilità delle movimentazioni al contribuente, non essendo sufficiente la sola disponibilità di deleghe operare; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 32 e 55 TUIR e dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, contestando l’imputazione integrale dei redditi all’attività di intermediazione immobiliare e deducendo che la sua attività prevalente era quella di imprenditore agricolo, sicché sarebbe spettato all’Ufficio provare l’effettiva imputabilità dei redditi all’una o all’altra attività.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha rilevato che, in tema di accertamenti bancari, la presunzione legale prevista dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 opera anche con riferimento ai conti intestati a terzi solo se l’Ufficio dimostra preliminarmente, anche per presunzioni qualificate, che tali conti siano nella effettiva disponibilità del contribuente. La Commissione tributaria regionale non ha verificato se tale prova fosse stata fornita per ciascun conto di terzi e ha trattato tali conti come se fossero intestati al contribuente, incorrendo così in violazione di legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma prevede una presunzione legale a favore dell’erario nelle indagini bancarie; per i conti intestati a terzi essa è utilizzabile solo dopo che l’Ufficio abbia provato la disponibilità di fatto del conto in capo al contribuente.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione consente l’utilizzo delle risultanze di conti bancari anche intestati a terzi, purché sia provata la riferibilità sostanziale del conto al soggetto verificato.
La presunzione legale bancaria non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’imputazione dei redditi alla specifica attività economica.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione e legittimità dell’accertamento fiscale.
Richiamato con riferimento alla nota di costituzione depositata dall’Avvocatura erariale ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Massime di principio
- Nell’accertamento fondato su indagini bancarie, i movimenti su conti formalmente intestati al contribuente sono presuntivamente riferibili a redditi imponibili, salvo prova contraria analitica fornita dal contribuente per ciascuna operazione.
- Quando l’accertamento riguarda conti formalmente intestati a terzi, l’Amministrazione deve prima dimostrare, anche per presunzioni qualificate, che il conto sia nella effettiva disponibilità del contribuente; solo dopo opera la presunzione legale di imputazione fiscale delle movimentazioni.
- Il giudice di merito deve verificare con rigore la prova offerta dal contribuente e dare conto in sentenza delle risultanze relative a ciascuna movimentazione contestata; non è consentito trattare i conti di terzi come se fossero automaticamente conti del contribuente senza la previa verifica della disponibilità sostanziale.
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