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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05484/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una società che aveva eseguito servizi di pulizia in forza di un contratto di appalto aveva emesso inizialmente fatture in esenzione IVA. A seguito di successivo accertamento dell'Agenzia delle Entrate per omessa applicazione dell'imposta sulle annualità 2004-2009, la società aveva definito il contenzioso tributario, versando l'IVA accertata e ottenendo la rinuncia alle sanzioni. In sede civile, la società aveva quindi chiesto di accertare il proprio diritto di rivalsa verso l'ente pubblico committente per l'importo dell'IVA versata e di condannarlo al pagamento. Il tribunale e la corte d'appello avevano respinto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina previgente dell'art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, che escludeva la rivalsa dopo l'accertamento. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione dell'art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 e, in combinazione con gli artt. 18 e 60 d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 11 e 117 Cost., nonché dei principi e delle disposizioni dell'IVA di fonte unionale, sostenendo che il divieto di rivalsa fosse incompatibile con i principi di neutralità, proporzionalità e traslazione dell'imposta e dovesse essere disapplicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, perché la sentenza impugnata aveva applicato la disciplina previgente della rivalsa senza verificare la sua compatibilità con il diritto dell'Unione. Ha affermato che il sistema IVA è fondato sulla simmetria tra rivalsa e detrazione e che la precedente disciplina interna, nella parte in cui negava al prestatore il diritto di rivalersi sull'IVA pagata a seguito di accertamento, era contraria ai principi unionali e doveva essere disapplicata anche per il periodo anteriore alla modifica legislativa del 2012. Ne consegue la cassazione della sentenza di merito; dal testo disponibile non emerge la parte finale del dispositivo sul rinvio, ma la decisione ha accolto il ricorso sul punto di diritto relativo alla rivalsa IVA.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    "il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi"

    La nuova formulazione del 2012 è stata letta come intervento volto a ripristinare la neutralità dell'IVA e a consentire la rivalsa anche dopo l'accertamento, in coerenza con il sistema unionale.

  • art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972

    La rivalsa è il meccanismo ordinario che consente al prestatore di traslare l'onere dell'imposta sul committente, realizzando la struttura plurifase dell'IVA.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione si pone in rapporto di simmetria con la rivalsa e contribuisce a mantenere neutrale l'imposta per gli operatori economici.

  • art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972

    Individua il soggetto passivo IVA, cioè il cedente o prestatore tenuto agli adempimenti verso l'Erario.

  • art. 1, par. 2, Direttiva 2006/112/CE

    È richiamato come espressione del principio fondamentale di neutralità dell'IVA, che deve gravare solo sul consumatore finale.

  • art. 167 e seguenti Direttiva 2006/112/CE

    Sono richiamati per la relazione biunivoca tra imposta esigibile e diritto alla detrazione.

  • art. 11 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 117 Cost. e con il diritto unionale, a sostegno dell'obbligo di conformazione al diritto dell'Unione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Invocato quale parametro costituzionale di rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento unionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.

  • d.L. n. 1 del 2012, art. 93

    È la norma che ha novellato l'art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 per ripristinare la neutralità IVA e superare la disciplina previgente censurata in sede unionale.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 7 (previgente)

    La disciplina previgente, che escludeva la rivalsa dopo l'accertamento, è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione e quindi da disapplicare.

  • d.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6 e seguenti

    Richiamati come strumenti deflattivi del contenzioso tributario; la definizione dell'accertamento con tali strumenti non esclude l'applicazione dell'art. 60, comma 7, come novellato.

Massime di principio

  • Nel sistema IVA, la rivalsa del prestatore nei confronti del committente e il diritto di detrazione dell'acquirente costituiscono meccanismi simmetrici e funzionalmente inscindibili, necessari a preservare la neutralità dell'imposta per gli operatori economici.
  • Qualora una norma interna, anche previgente, impedisca al soggetto passivo di rivalersi sull'IVA pagata a seguito di accertamento, il giudice nazionale deve verificarne la compatibilità con il diritto dell'Unione e, se necessario, disapplicarla anche nei rapporti tra privati.
  • Il principio di primato del diritto dell'Unione impone al giudice nazionale di applicare d'ufficio le norme unionali e di disapplicare quelle interne incompatibili quando esse siano rilevanti per la decisione della controversia.
  • L'intervenuta definizione del rapporto tributario con l'Amministrazione finanziaria non elimina, di per sé, l'autonomia del rapporto civilistico di rivalsa tra prestatore e committente.
  • La funzione economica dell'IVA è quella di gravare sul consumatore finale e non sugli operatori economici soggetti passivi; norme interne che mantengano definitivamente l'imposta a carico del fornitore contrastano con tale assetto.
  • La verifica della compatibilità con il diritto dell'Unione può essere compiuta anche d'ufficio in sede di legittimità quando la norma interna applicata dal giudice di merito risulti ancora decisiva per la soluzione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezzaOnere della prova

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