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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05487/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2006 emesso nei confronti di una società ritenuta dall'Ufficio una società immobiliare di comodo, perché nel decennio 2000-2010 aveva acquistato vari immobili, ne aveva venduto uno solo nel periodo monitorato e aveva concesso in uso diversi immobili a soggetti legati alla compagine familiare. La società impugnava l'atto e, dopo il rigetto nei gradi di merito, proponeva sia ricorso per cassazione sia ricorso per revocazione contro la sentenza regionale. Il ricorso per revocazione veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 395 n. 4 e n. 5 e 398, quarto comma, c.p.c., sostenendo che la revocazione era ammissibile perché il ricorso censurava un errore di fatto revocatorio e, parallelamente, il ricorso per cassazione deduceva soli vizi di violazione di legge, quindi compatibili; 2) violazione dell'art. 9 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 30 l. 724/1994, assumendo che la sentenza avesse erroneamente negato lo svolgimento di attività commerciale di compravendita, costruzione e locazione di immobili e la prova delle operazioni effettuate; 3) violazione degli artt. 19 e 19-bis d.P.R. 633/1972, contestando il diniego della detrazione IVA sugli acquisti relativi alla ristrutturazione dei fabbricati e lamentando che non fossero state considerate le diverse aliquote emergenti dalle fatture.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto che, nelle more, era intervenuta l'estinzione del giudizio di cassazione avverso la sentenza presupposta per cessazione della materia del contendere, per avere l'Agenzia dato atto della domanda di definizione agevolata della controversia. Ha inoltre ritenuto che le censure fossero inammissibili perché non investivano un vero errore di fatto revocatorio, ma miravano a contestare la valutazione di merito compiuta dai giudici sulla effettiva attività commerciale della società e sulla detraibilità IVA, cioè un apprezzamento delle risultanze processuali non sindacabile in sede di impugnazione della decisione resa sulla revocazione. Le spese sono state compensate in ragione dell'intervenuta estinzione del giudizio di cassazione relativo all'atto impositivo. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che affermi l'esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti o l'inesistenza di un fatto positivamente risultante, purché il fatto non sia controverso e l'errore non attenga alla valutazione delle prove.

  • art. 395 n. 5 c.p.c.

    È richiamato solo come norma denunciata nel motivo; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione nel merito.

  • art. 398, quarto comma, c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la compatibilità tra revocazione e ricorso per cassazione; la Corte non accoglie la censura perché le doglianze non vertevano su un vero errore revocatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il richiamo è usato per veicolare censure di violazione di legge, ma la Corte osserva che le doglianze erano in realtà dirette contro l'apprezzamento del fatto e delle prove.

  • art. 9 d.P.R. 633/1972

    È evocato dalla ricorrente insieme all'art. 30 l. 724/1994 per contestare la qualificazione fiscale della propria attività; la Corte non entra nel merito della violazione denunciata perché giudica inammissibili le censure.

  • art. 30 l. 724/1994

    È richiamato con riguardo alla disciplina delle società di comodo e alla dedotta prova dello svolgimento di attività commerciale; la Corte non ne esamina il contenuto nel merito.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    È richiamato per contestare il diniego della detrazione IVA sugli acquisti per ristrutturazione; la Corte reputa la censura inammissibile perché volta a riesaminare il fatto.

  • art. 19-bis d.P.R. 633/1972

    È richiamato in tema di detrazione IVA; la Corte non affronta il merito della disciplina, limitandosi a dichiarare inammissibile il motivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha consentito la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte rileva i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione ictu oculi verificabile degli atti o dei documenti, non quando la doglianza investa la valutazione del materiale probatorio o la qualificazione giuridica della fattispecie.
  • Non è ammissibile utilizzare la revocazione per rimettere in discussione l'apprezzamento compiuto dal giudice circa l'effettiva sussistenza dei fatti controversi o la loro rilevanza ai fini della decisione.
  • In sede di impugnazione della decisione resa sulla revocazione non possono essere introdotte censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere un nuovo esame del merito o delle risultanze processuali.
  • Quando intervenga la definizione agevolata della controversia che determini cessazione della materia del contendere nel giudizio presupposto, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della sopravvenuta estinzione della lite sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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