Cassazione Civile, Ordinanza n. 05485/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 per le annualità d'imposta 2008 e 2009, a seguito di mancata risposta a questionario. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Ufficio aveva proposto appello. La CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva però dichiarato l'appello inammissibile perché ritenuto tardivo. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 5, 22 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la CTR abbia erroneamente escluso la tempestività dell'impugnazione: secondo la ricorrente, ai fini della prova della notifica a mezzo posta andava valorizzata la distinta di spedizione consegnata al servizio postale il 10 giugno 2016, ultimo giorno utile per l'appello, e non le sole risultanze del sito web di Poste Italiane, dalle quali risultava la data di materiale inoltro del plico il 13 giugno 2016.
La decisione
La Corte ritiene fondato il motivo. Dall'esame degli atti di merito emerge che l'Ufficio aveva effettivamente consegnato all'ente poste, in data 10 giugno 2016, l'atto di appello, cioè entro il termine semestrale utile. La CTR ha dunque errato nel considerare irrilevante la consegna all'ufficio postale e nel dare rilievo decisivo alla sola data di invio/recapito del plico. In applicazione del principio consolidato secondo cui la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta per il notificante è validamente fornita dalla distinta delle raccomandate recante il timbro postale, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà esaminare il merito della controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Individua il presupposto normativo dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione; la Corte non si sofferma sulla sua disciplina sostanziale, ma lo menziona come base dell'atto impositivo contestato.
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dalla ricorrente come norma violata nella valutazione della tempestività dell'appello e della notifica a mezzo posta nel processo tributario.
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dalla ricorrente tra le norme che disciplinano il deposito e la ritualità degli atti nel processo tributario; la doglianza riguarda la corretta prova della spedizione/notificazione.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato quale norma sulla proposizione dell'appello nel processo tributario, in relazione alla sua tempestività.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso, prospettato come violazione di norme processuali incidenti sulla dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
art. 327 c.p.c.
È evocato quale termine ultimo per proporre l'impugnazione; la Corte afferma che la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta nel termine è fornita dalla distinta recante il timbro datario delle Poste.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività della notifica dell'atto di appello a mezzo posta per il notificante può essere provata mediante la distinta/elenco delle raccomandate recante il timbro datario dell'ufficio postale, senza necessità delle singole ricevute di spedizione.
- Il timbro apposto dall'ufficio postale sulla distinta di spedizione assume valore di attestazione della consegna del plico al servizio postale; perciò il giudice non può ignorare tale documento e fondare il giudizio di tardività solo sulla data di successivo inoltro o recapito risultante da altri riscontri.
- Ai fini del rispetto del termine per impugnare, rileva la consegna dell'atto all'ufficio postale entro l'ultimo giorno utile, poiché la successiva attività materiale di spedizione/recapito non incide sulla tempestività del notificante.
- Quando un motivo denuncia erronea declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello, il giudice di legittimità può verificare direttamente gli atti di merito per accertare la data di consegna all'operatore postale e correggere l'errore di diritto commesso dal giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05483/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05484/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05486/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05487/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05488/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05489/2025 del 02/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →