Cassazione Civile, Ordinanza n. 05483/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica dell’accertamento con cui l’ufficio doganale richiedeva maggiori dazi, IVA all’importazione e interessi per operazioni di importazione di parti di aereo effettuate in un determinato periodo, nonché da un separato atto di irrogazione di sanzioni ex art. 303 TULD. La società impugnava entrambi gli atti; in primo grado l’atto impositivo veniva confermato e le sanzioni erano solo parzialmente accolte, mentre in appello la CTR annullava sia l’avviso di rettifica sia l’atto sanzionatorio. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione avverso entrambe le sentenze della CTR. Nelle more, la società presentava domanda di definizione agevolata delle controversie ex L. 197/2022, sostenendo di avere definito il rapporto tributario perché i tributi e gli interessi erano stati integralmente soddisfatti anche tramite riscossione coattiva e chiedendo che, per effetto di tale definizione, le sanzioni fossero estinte o comunque definibili senza ulteriore esborso. L’Ufficio emetteva due distinti dinieghi alla definizione, impugnati dalla società con autonomi ricorsi. Il tema centrale era se, in presenza di dazi doganali e IVA all’importazione integralmente pagati e di rinuncia alla pretesa restitutoria, la lite potesse essere definita anche quanto alle sanzioni, oppure se operasse l’esclusione prevista per le controversie concernenti risorse proprie tradizionali UE e IVA all’importazione.
La decisione
La Corte riunisce i giudizi per connessione oggettiva e soggettiva, accoglie i motivi di ricorso della società contro i dinieghi di definizione agevolata, valorizzando il fatto che i tributi e gli interessi erano stati integralmente soddisfatti e che la disciplina amministrativa e la giurisprudenza di legittimità consentono, in tali casi, di considerare definibili anche le sanzioni collegate ai tributi. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sia per la parte relativa a dazi, IVA e interessi, sia per quella relativa alle sanzioni, con spese del processo a carico di ciascuna parte per quanto anticipato. La Corte richiama inoltre che il pagamento coattivo in sede esecutiva non rileva diversamente dal pagamento spontaneo, poiché soddisfa comunque integralmente il credito dell’Erario. Il risultato finale è favorevole alla società contribuente e sfavorevole all’amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 191
le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi...
Se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata, per le sanzioni collegate non è dovuto alcun importo.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 193
sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte... l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
L’esclusione opera per le controversie che riguardano tributi qualificati come risorse proprie tradizionali UE e IVA all’importazione; non impedisce però, nel caso concreto, la definizione delle sanzioni quando il tributo sia già stato integralmente soddisfatto.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
il processo è dichiarato estinto...
Il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento comporta la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
La riscossione provvisoria in pendenza di giudizio è rilevante solo come modalità di soddisfacimento coattivo del credito, equiparata nel risultato al pagamento spontaneo.
art. 303 TULD
È la norma sanzionatoria richiamata per l’irrogazione delle sanzioni doganali oggetto del separato atto impugnato.
Reg. (CEE) n. 2913/92, art. 232
L’interesse è funzionale a compensare il pregiudizio da ritardato introito di un tributo che costituisce risorsa propria tradizionale dell’Unione.
Reg. (UE) n. 952/2013
È richiamato come codice doganale unionale subentrato al precedente codice doganale comunitario.
Decisione (UE, Euratom) 2020/2053
È richiamata per confermare la natura di risorse proprie dell’Unione dei dazi e dei tributi doganali.
Massime di principio
- Nelle controversie doganali, la definibilità agevolata non è preclusa quando il contribuente abbia integralmente soddisfatto il credito erariale per dazi e accessori, anche se il pagamento sia avvenuto in via coattiva anziché spontanea.
- La rinuncia alla pretesa restitutoria e la prova dell’integrale pagamento del tributo con gli accessori consentono di considerare definita la parte tributaria della lite e di valutare separatamente la posizione delle sanzioni collegate.
- Le sanzioni collegate a tributi esclusi dalla definizione agevolata possono essere definite senza pagamento ulteriore quando il rapporto tributario sia stato comunque definito o soddisfatto con modalità diverse, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
- Ai fini della definizione agevolata, rileva il soddisfacimento sostanziale del credito dell’Erario; la modalità tecnica di riscossione non modifica l’esito quando il credito sia stato integralmente incassato.
- La natura di risorse proprie tradizionali dei dazi e dell’IVA all’importazione impone di verificare la compatibilità della definizione agevolata con il diritto unionale, ma tale verifica è superata se non vi è alcuna riduzione del dovuto tributario e il credito risulta integralmente pagato.
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