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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05488/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un notaio aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza, aveva ritenuto indeducibili costi sostenuti per servizi di visure ipocatastali fatturati da una società ritenuta dai verificatori costituita per consentire risparmi d'imposta, con recupero di IRPEF, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. In primo grado il contribuente aveva chiesto l'integrale annullamento dell'atto, anche in relazione all'IVA; la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso rideterminando i costi indeducibili. In appello la CTR aveva invece riconosciuto la piena deducibilità dei costi, ma aveva ritenuto nuova e quindi inammissibile la questione della detraibilità dell'IVA, perché proposta solo in appello. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia/parziale omissione, sostenendo che la domanda sull'IVA era stata già proposta sin dal primo grado; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 sull'indetraibilità dell'IVA, motivo che resta assorbito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha osservato che, poiché fin dal ricorso introduttivo era stato chiesto l'annullamento integrale dell'avviso anche quanto al recupero dell'IVA, la CTR aveva erroneamente qualificato come nuova in appello una questione già dedotta in primo grado. Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario vieta la proposizione di domande o questioni nuove in appello, ma la preclusione opera solo se la questione non era già compresa nella domanda proposta in primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle questioni introdotte dalle parti; la qualificazione erronea di una domanda già proposta come "nuova" integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come vizio denunciato per l'omessa/parziale pronuncia conseguente alla declaratoria di inammissibilità della questione IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per la dedotta violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    la sua interpretazione sulla detraibilità o indetraibilità dell'IVA non è stata esaminata nel merito perché il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario d'appello è inammissibile solo la questione realmente nuova; non può essere dichiarata nuova una domanda che, pur con diversa articolazione, sia già stata proposta sin dal ricorso introduttivo o comunque rientri nel petitum originario.
  • La preclusione di cui all'art. 57 d.lgs. 546/1992 va applicata in modo rigoroso ma non formalistico: occorre verificare il contenuto sostanziale delle domande già introdotte nel primo grado, non la sola formulazione letterale delle deduzioni successive.
  • Quando il giudice di merito qualifica erroneamente come nuova una questione già devoluta, la decisione incorre in vizio di omessa pronuncia o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • L'accoglimento di un motivo che elimina la preclusione processuale su una questione assorbe i motivi che presuppongono l'esame nel merito della stessa questione.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura sulla novità della questione deve essere valutata alla luce degli atti introduttivi e delle domande originarie, per accertare se il tema fosse già compreso nell'oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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