Cassazione Civile, Ordinanza n. 10628/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico dei medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti l'entrata a regime della disciplina del d.lgs. n. 368 del 1999. I ricorrenti avevano chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, il pagamento dell'incremento annuale delle borse di studio in relazione al tasso di inflazione programmato, l'applicazione dei benefici economici e contributivi previsti dal d.lgs. n. 368 del 1999, nonché il risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie sull'adeguata remunerazione dei medici specializzandi. In appello la Corte territoriale aveva confermato il rigetto. In cassazione il primo gruppo di ricorrenti ha dedotto: violazione delle norme europee e nazionali sul risarcimento da mancato recepimento delle direttive, omessa pronuncia sulla decorrenza della prescrizione e sulla mancata inclusione di alcuni corsi nell'elenco comunitario; ha sostenuto che dovessero riconoscersi l'adeguamento all'inflazione e la rideterminazione triennale della borsa di studio, nonché il diritto al risarcimento sulla base del d.lgs. n. 368 del 1999. Il secondo gruppo di ricorrenti ha dedotto: violazione dell'art. 101 Cost. per asserita mancata applicazione della legge, violazione dell'art. 36 Cost. per la natura subordinata del rapporto, violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 in tema di adeguamento della borsa e violazione delle norme comunitarie e del d.lgs. n. 368 del 1999 sul trattamento economico adeguato. Le amministrazioni hanno resistito e proposto anche ricorso incidentale condizionato su un profilo del blocco dell'adeguamento.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che le censure sul mancato adeguamento della borsa di studio, sulla pretesa applicabilità del d.lgs. n. 368 del 1999 agli anni anteriori al 2006-2007, sulla natura subordinata del rapporto e sulla decorrenza della prescrizione fossero tutte già risolte in senso conforme da una giurisprudenza consolidata, senza offrire elementi per mutarne orientamento. Ha quindi assorbito il ricorso incidentale condizionato delle amministrazioni. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di somme per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso
ha giustificato la riunione delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza
ha fondato l'inammissibilità dei motivi perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata e non erano addotti argomenti per mutarla
la dedotta omessa pronuncia è stata esclusa perché la questione risultava assorbita nella sentenza impugnata
art. 36 Cost.
invocato per sostenere la natura subordinata del rapporto, ma la Corte ha ribadito che il rapporto degli specializzandi non è lavoro subordinato
art. 101 Cost.
censurato per asserita mancata applicazione della legge; la Corte ha ritenuto la doglianza priva di specificità
ha fondato la condanna per responsabilità aggravata per ricorsi proposti contro un orientamento già chiaro e consolidato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha comportato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato quale base normativa della borsa di studio e dei suoi adeguamenti, ma interpretato come non più applicabile per riconoscere gli incrementi pretesi nei periodi in causa
art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e ha escluso l'applicazione degli aggiornamenti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991
art. 36, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289
ha confermato il blocco del finanziamento e dell'adeguamento della borsa di studio
art. 1, comma 212, L. 23 dicembre 2005, n. 266
ha prorogato il blocco degli adeguamenti per il triennio 2006-2008
ha introdotto un nuovo sistema di formazione specialistica applicabile dal 2006-2007, non retroattivo per gli anni precedenti
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 2005/36/CE
sono state richiamate per l'adeguata remunerazione degli specializzandi, ma la Corte ha affermato che non imponevano per gli anni anteriori al 2006-2007 il trattamento preteso dai ricorrenti
la motivazione può legittimamente consistere nel richiamo a precedenti conformi
art. 10 Cost.
richiamato dalle parti tra le fonti del preteso diritto risarcitorio, senza incidere sulla decisione
artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.
richiamati nei motivi come criteri ermeneutici e di adattamento della disciplina
art. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. n. 368 del 1999
richiamati nelle censure per sostenere il nuovo regime economico, ma ritenuti non applicabili agli anni anteriori al 2006-2007
art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
richiamato nei motivi di ricorso come norma connessa al regime delle scuole di specializzazione
art. 11 L. 10 dicembre 1999, n. 370
richiamato nei motivi di ricorso come fonte del preteso diritto al risarcimento
art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
richiamato nei motivi e nella motivazione come norma di proroga del blocco degli adeguamenti
Massime di principio
- I medici iscritti alle scuole di specializzazione, per gli anni accademici anteriori all'entrata in applicazione del d.lgs. n. 368 del 1999, non possono pretendere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, poiché la loro attività integra una peculiare forma di formazione specialistica disciplinata dalla legge, non uno scambio sinallagmatico di lavoro contro retribuzione.
- La borsa di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetta né all'adeguamento annuale al tasso di inflazione né alla rideterminazione triennale prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, poiché successive leggi hanno consolidato e bloccato il finanziamento della misura e ne hanno escluso l'applicazione.
- Il d.lgs. n. 368 del 1999, che ha riorganizzato il sistema della formazione specialistica introducendo un nuovo contratto di formazione, opera solo dal regime applicativo a partire dall'anno accademico 2006-2007 e non fonda pretese economiche retroattive per i periodi precedenti.
- La censura per omessa pronuncia è inammissibile quando la questione dedotta risulti assorbita dalla decisione impugnata o comunque quando il motivo non evidenzi una specifica omissione decisoria.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando sollecita un riesame di questioni già decise in modo conforme a un orientamento consolidato della Corte, senza addurre argomenti idonei a modificarlo.
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