Cassazione Civile, Ordinanza n. 17068/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di somme versate a titolo di IRES e IRAP. La società aveva aderito a un accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, nel quale erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti privi del requisito della certezza; tali costi erano poi stati imputati dalla società come sopravvenienze attive nell’anno 2008. La contribuente sosteneva di aver subito una duplicazione di imposta sul medesimo presupposto e chiedeva il rimborso delle somme versate in eccesso. L’Agenzia ricorrente ha impugnato la decisione della CTR con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sull’accertamento con adesione e sul processo tributario, sostenendo che, una volta perfezionata l’adesione e pagate le somme dovute, non fosse più proponibile un’istanza di rimborso per somme asseritamente versate in eccesso; con il secondo ha dedotto la violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva e della disciplina del rimborso, sostenendo che non vi fosse una vera doppia imposizione perché i costi del 2007 erano stati recuperati a tassazione per mancanza del requisito della certezza.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato il principio secondo cui l’accertamento definito con adesione non è impugnabile, integrabile o modificabile dall’Ufficio e, in via generale, l’istanza di rimborso non può essere utilizzata come forma surrettizia di impugnazione dell’atto definito. Tuttavia ha rilevato che, nel caso concreto, l’istanza di rimborso riguardava un errore nell’indicazione delle violazioni sostanziali riportate nel processo verbale di constatazione e poi trasfuse nell’atto di definizione: la stessa adesione al PVC aveva portato a una duplicazione d’imposta, poiché i costi recuperati a tassazione nel 2007 erano stati nuovamente considerati nel 2008 come sopravvenienze attive. Tale doppio prelievo collide con il divieto generale di doppia imposizione, per cui il pagamento effettuato per il 2008, nella parte corrispondente, integra un indebito oggettivo. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
La definizione con adesione non è soggetta a impugnazione, né è integrabile o modificabile dall’Ufficio.
art. 2, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato insieme all’art. 3, comma 4, per affermare l’intangibilità dell’accertamento definito con adesione.
art. 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato nel motivo dell’Agenzia; nel testo non emerge un’interpretazione autonoma della Corte, ma il riferimento al sistema degli atti impugnabili nel processo tributario.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel motivo dell’Agenzia; nel caso concreto la Corte valorizza il tema della corretta imputazione dei costi e delle sopravvenienze attive.
art. 53 Cost.
Invocato per sostenere che non vi fosse duplicazione d’imposta; la Corte, invece, riconosce l’indebito oggettivo derivante dal doppio prelievo.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato quale base dell’istanza di rimborso; la Corte ammette il rimborso nei limiti in cui esso serva a rimuovere un pagamento indebito derivante da duplicazione d’imposta.
Richiamato per descrivere l’adesione al processo verbale di constatazione.
Richiamato come principio generale contro la doppia imposizione, applicato per ritenere indebito il pagamento riferibile al 2008.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per incardinare entrambi i motivi.
art. 24 Cost.
Richiamato nel percorso argomentativo della Corte in tema di tutela giurisdizionale del contribuente contro errori dell’amministrazione nella definizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne esclude l’applicazione perché la ricorrente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’istanza di rimborso è improponibile quando sia utilizzata come mezzo surrettizio per rimettere in discussione un accertamento definito con adesione, poiché l’atto definito è in linea generale intangibile e non impugnabile.
- Tuttavia, il divieto di impugnazione della definizione con adesione non opera quando l’istanza investe un errore materiale o di liquidazione che abbia determinato una pretesa tributaria non corrispondente alle risultanze del PVC o dell’atto di definizione.
- Quando il medesimo costo o componente reddituale viene tassato due volte in periodi d’imposta diversi per effetto della corretta/errata imputazione, il pagamento eccedente può integrare un indebito oggettivo suscettibile di rimborso.
- Nel processo tributario, gli atti impugnabili vanno individuati in modo sostanziale, avendo riguardo alla pretesa tributaria effettivamente avanzata, non al nomen iuris dell’atto.
- La preclusione alla contestazione dell’accertamento con adesione mira alla definizione rapida e deflattiva della lite, ma non può comprimere la tutela giurisdizionale del contribuente quando l’amministrazione abbia commesso un errore nella quantificazione della pretesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16931/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16932/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16934/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16935/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16936/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16938/2023 del 14/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →