Sentenza del 11/06/2024 n. 16235 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi al 2008, emessi in relazione a redditi attribuiti a una società di fatto tra A.A., B.B. e C.C., ritenuta costituita per sottrarre attivo della fallita D.D. Srl e proseguire l’attività imprenditoriale. La CTP di Rovigo aveva respinto i ricorsi; la CTR del Veneto, con sentenza n. 797/08/16 del 16 giugno 2016, aveva accolto l’appello solo in parte, annullando alcune riprese relative a software, partecipazioni e rimanenze di lavori non realizzati dalla società fallita. In Cassazione i contribuenti hanno contestato la sottoscrizione degli avvisi, l’esistenza della società di fatto, la motivazione degli atti e la tassazione dei proventi illeciti; l’Agenzia ha contestato l’esclusione di alcune voci imponibili, per complessivi 167.206,68 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei contribuenti sia il ricorso incidentale dell’Agenzia; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dei contribuenti e compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. I motivi dei contribuenti sono stati dichiarati inammissibili, o comunque infondati quanto alla censura di omessa pronuncia: la contestazione sulla firma non poteva rimettere in discussione l’accertamento di merito della CTR, il riesame della società di fatto e delle prove non era consentito in Cassazione e la censura sulla motivazione era nuova e priva della necessaria specificità. L’omessa pronuncia sulle imposte IRAP e IVA è stata esclusa perché la CTR aveva implicitamente disatteso la questione. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ragione della decisione: l’esclusione delle voci non dipendeva da un’interpretazione estensiva della norma, ma dall’accertamento fattuale che quei beni non erano stati distratti e risultavano ancora nella disponibilità della società fallita, in liquidazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali, ove dovuto.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'avviso di accertamento debba essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
L’avviso è validamente sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un impiegato della carriera direttiva delegato. Nel caso concreto la CTR aveva accertato la regolarità della delega; contestare tale valutazione di merito non consente di ottenere un nuovo esame dei fatti in Cassazione.
Art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato, quanto all'IVA, dall'art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La regola sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento prevista dall’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 si applica anche agli accertamenti IVA tramite il richiamo dell’art. 56.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere
Il motivo per violazione di legge è utilizzabile quando il giudice ha ripartito erroneamente l’onere probatorio, non per contestare la valutazione delle prove o sostenere che la parte onerata non lo abbia assolto.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
valutazione che non può essere messa in discussione in sede di legittimità se non ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e nei limiti entro i quali tale sindacato è ammesso
La valutazione delle prove e dei fatti operata dal giudice di merito può essere censurata in Cassazione soltanto nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non chiedendo una nuova valutazione del materiale istruttorio. In presenza di doppia conforme, le censure motivazionali relative ai fatti sono inammissibili nei termini indicati dalla decisione.
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma
La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice ne ha assegnato l’adempimento alla parte sbagliata; non ricorre per il solo fatto che la valutazione dell’esito delle prove sia contestata.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Tale motivo - integrando un error in procedendo - avrebbe dovuto essere proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non già ai sensi del successivo n. 5 della medesima disposizione, riguardante il vizio motivazionale.
La denuncia di omessa pronuncia su un motivo di ricorso costituisce un error in procedendo e va proposta ai sensi del n. 4, non come vizio motivazionale ai sensi del n. 5.
Art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
l'annullamento delle riprese non è stato conseguenza di un'interpretazione estensiva dell'art. 14, comma 4, della L. n. 537 del 1993, ma di una valutazione, di natura fattuale, della insussistenza di una totale distrazione, con conseguente sussistenza di proventi illeciti unicamente con riferimento ai beni effettivamente distratti.
Nel caso deciso, l’esclusione di alcune voci dalla base imponibile non è stata fondata su un’estensione della norma sui proventi illeciti, ma sull’accertamento che quei beni non erano stati distratti e restavano nella società fallita. Sono quindi stati considerati imponibili i proventi riferibili ai beni effettivamente distratti.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
Quando un ricorso è rigettato ed è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La Cassazione non costituisce un ulteriore grado di merito: non consente di rivalutare prove e fatti, né di sostituire la ricostruzione del giudice di merito con una diversa, salvo i limitati vizi ammessi dalla legge.
- Per contestare la sottoscrizione di un avviso, il contribuente può contestare la legittimazione del firmatario; l’Amministrazione deve provare il corretto esercizio del potere di firma. Una volta che il giudice di merito abbia accertato la regolarità della delega, tale valutazione fattuale non può essere rimessa in discussione con una semplice censura di violazione di legge.
- La violazione dell’onere della prova non coincide con una valutazione ritenuta errata delle prove: occorre dimostrare che il giudice abbia posto l’onere a carico della parte sbagliata.
- Chi denuncia un’omessa pronuncia deve usare il corretto motivo processuale di ricorso e indicare in modo specifico dove la questione era stata sollevata e dove si trovano gli atti rilevanti; una censura nuova o non documentata può essere dichiarata inammissibile.
- In materia di proventi illeciti collegati a distrazioni fallimentari, la decisione richiede di distinguere i beni effettivamente sottratti da quelli rimasti nella società fallita: l’imponibilità delle singole voci può dipendere dall’accertamento concreto della distrazione, non da una regola astratta che le assoggetti tutte indistintamente.
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