Sentenza del 11/06/2024 n. 16138 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento TARI, n. 7733 per il 2014 e n. 10481 per il 2015. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 438-2022 depositata il 21 marzo 2022, aveva accolto parzialmente l’appello di A.A., riconoscendo una riduzione della tariffa per i mesi in cui l’albergo era rimasto chiuso, pur respingendo la tesi secondo cui la TARI dovesse essere commisurata alle presenze effettive e alla quantità concretamente prodotta di rifiuti. Il Comune ha contestato in cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione della legge n. 147/2013 e dell’art. 15 del regolamento TARI: secondo il ricorrente, la mera chiusura comunicata dal contribuente non bastava a ottenere una riduzione, occorrendo provare l’oggettiva e concreta inutilizzabilità della struttura; inoltre, l’uso stagionale o discontinuo avrebbe richiesto i presupposti stabiliti dal regolamento. La Corte ha richiamato la regola per cui spetta al contribuente provare i presupposti di riduzioni o esenzioni e ha precisato che, per un albergo con licenza annuale, la sola denuncia di chiusura non è sufficiente. Tuttavia, il Comune non aveva censurato lo specifico accertamento della CTR sulla chiusura e sul mancato servizio in quei mesi; inoltre, la disposizione regolamentare invocata era contenuta in un regolamento approvato nel 2020 e non applicabile alle annualità 2014 e 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha rilevato che il Comune non aveva impugnato in modo pertinente l’accertamento della CTR relativo alla chiusura della struttura e alla mancata prestazione del servizio nel periodo considerato; la contestazione basata sull’art. 15 del regolamento era inoltre inidonea, perché la versione prodotta era stata approvata nel 2020 ed era temporalmente successiva alle annualità d’imposta. Resta fermo, in generale, che riduzioni ed esenzioni TARI non spettano automaticamente: il contribuente deve allegarne e provarne i presupposti, e la mancata attività per scelta o di fatto non equivale di per sé all’oggettiva inutilizzabilità dell’immobile. Il Comune è stato condannato a pagare ad A.A. Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641, 642 e 659
Il comune con regolamento di cui all' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: [...] c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
Le riduzioni per locali non domestici a uso stagionale o non continuativo sono eventuali e richiedono una previsione del regolamento comunale. Il presupposto ordinario della TARI resta il possesso o la detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti; chi invoca una riduzione o un’esenzione deve dimostrarne i presupposti.
Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile
La disposizione individua il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di legge, qui invocato dal Comune. Il ricorso è stato rigettato perché le censure non superavano le ragioni decisive della sentenza impugnata, tra cui la mancata contestazione dell’accertamento di fatto e l’inapplicabilità temporale del regolamento prodotto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale; la statuizione è formulata con la riserva «se dovuto».
Massime di principio
- La TARI è normalmente dovuta per la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti, anche senza prova della produzione effettiva o del quantitativo concretamente generato.
- Le riduzioni o esenzioni TARI non operano automaticamente: il contribuente deve allegare e provare i relativi presupposti e, secondo i principi richiamati dalla Corte, dedurli nella denuncia originaria o in quella di variazione.
- La chiusura di un esercizio e la mancata utilizzazione di fatto, se dipendono dalla scelta o dalle esigenze soggettive del contribuente, non dimostrano da sole l’oggettiva inutilizzabilità dei locali. Per una struttura alberghiera con licenza annuale, la sola comunicazione di chiusura non basta a ottenere l’esenzione.
- Una riduzione per uso stagionale o discontinuo è applicabile solo se prevista dal regolamento comunale pertinente e se ne ricorrono i requisiti. Occorre verificare la versione del regolamento vigente per ciascuna annualità: una disposizione successiva non può fondare la riduzione per periodi d’imposta anteriori.
- In cassazione, la parte deve censurare specificamente gli accertamenti decisivi della sentenza impugnata; una contestazione che li lasci intatti non è sufficiente a ottenere la riforma della decisione.
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