Sentenza del 11/06/2024 n. 16208 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
UniCredit ha impugnato l’avviso di liquidazione per complessivi 11.180 euro, relativo all’imposta di registro e agli accessori dovuti per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 25 settembre 2012. Il decreto ingiungeva ad ALFASEC S.r.l., quale debitrice principale, e a VISIANT S.p.A., quale fideiubente, di pagare in solido a UniCredit 1.117.993,23 euro, oltre interessi moratori, per la restituzione anticipata di un finanziamento. La CTR della Lombardia aveva ritenuto tassabili in misura proporzionale l’enunciazione del riconoscimento di debito (1% sul capitale) e quella della fideiussione (0,50% sul capitale), oltre all’imposta sugli interessi moratori. UniCredit ha sostenuto che il riconoscimento di debito, in quanto atto meramente ricognitivo, dovesse scontare l’imposta fissa e non quella proporzionale dell’1%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo di ricorso, applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023: il mero riconoscimento di debito non crea né modifica l’obbligazione e produce soltanto effetti sul piano della prova, perciò non è soggetto all’imposta proporzionale dell’1% prevista per gli atti dichiarativi. La Corte ha cassato la sentenza della CTR, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione della CTP di Milano del 4 febbraio 2016, e ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione del consolidamento della giurisprudenza durante la causa.
Norme richiamate
Art. 1988 c.c.
La promessa di pagamento o la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
La ricognizione di debito non costituisce una fonte autonoma dell’obbligazione: dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria. Il suo effetto è processuale e non comporta, di per sé, una nuova prestazione patrimoniale.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4 della tariffa, parte seconda
la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito debba essere ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4 della tariffa - parte prima, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta di registro in misura fissa.
Il mero riconoscimento di debito, in quanto non costituisce né modifica l’obbligazione e non ha autonomo contenuto patrimoniale, non è assoggettato all’imposta proporzionale dell’1%: per la scrittura privata non autenticata rileva il regime dell’imposta fissa in caso d’uso. Nel testo il riferimento alla tariffa è riportato come parte prima nel passaggio citato, mentre la questione e l’orientamento accolto lo individuano nell’art. 4 della parte seconda.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 3 della tariffa, parte prima
la ricognizione di debito debba farsi rientrare nell'ambito dell'art. 9 della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che assoggetta ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3% gli "atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale";
La Corte esamina la tassazione degli atti dichiarativi e ricognitivi e richiama la previsione dell’art. 3, che assoggetta gli atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti all’aliquota dell’1%. Esclude però che il mero riconoscimento di debito rientri in tale categoria: non produce effetti dichiarativi in senso fiscale, perché non innova la situazione giuridica preesistente.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22
La disposizione è indicata tra quelle la cui violazione è stata denunciata, ma la decisione risolve la controversia sulla qualificazione fiscale del riconoscimento di debito e non formula una specifica interpretazione dell’art. 22.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, comma 1
La disposizione è indicata tra quelle la cui violazione è stata denunciata; nel passaggio riportato non è sviluppata una specifica interpretazione autonoma della norma.
Codice di procedura civile, art. 384, primo comma, ultima parte
non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell' art. 384 , primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l'accoglimento del ricorso originario della contribuente.
Dopo aver cassato la sentenza, la Corte può decidere direttamente la controversia nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Il mero riconoscimento di un debito, che si limita a confermare una situazione preesistente e agevola il creditore sul piano probatorio, non crea una nuova obbligazione e non produce autonomi effetti patrimoniali.
- Ai fini dell’imposta di registro, il riconoscimento di debito meramente ricognitivo non va trattato come atto dichiarativo soggetto all’aliquota proporzionale dell’1%; per una scrittura privata non autenticata trova applicazione il regime dell’imposta fissa in caso d’uso.
- La conclusione riguarda il riconoscimento meramente ricognitivo: se il documento contiene ulteriori disposizioni o produce effetti giuridici autonomi, la tassazione va valutata in base al contenuto effettivo dell’atto e alle regole applicabili a quelle disposizioni.
- Nel caso concreto la Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente e annullato l’atto impositivo tramite decisione di merito; non ha disposto un rinvio, e ha compensato le spese dell’intero giudizio.
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