Sentenza del 11/06/2024 n. 16168 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento notificato a CMS per IRPEG, IRAP e IVA relative al 2000, fondato sull’omessa dichiarazione di ricavi risultanti da documentazione extracontabile e sulla deduzione di costi ritenuti non inerenti o indeducibili, nonché dalla successiva cartella di pagamento. La CTP di Cosenza aveva accolto il ricorso di A.A., rilevando la nullità della notifica; la CTR Calabria, con sentenza n. 2086/01/14 del 10 novembre 2014, aveva accolto l’appello dell’Agenzia. A.A. ha impugnato tale decisione con quattordici motivi, ma la Corte di cassazione ha rilevato preliminarmente che egli aveva agito in proprio contro un atto diretto alla società, senza indicare un interesse attuale e concreto a impugnarlo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario e cassato senza rinvio la sentenza della CTR, senza esaminare nel merito i quattordici motivi relativi all’accertamento. L’amministratore avrebbe interesse a contestare la pretesa solo se l’Agenzia gli avesse rivolto direttamente una richiesta di pagamento, mediante un atto impositivo o una cartella fondata su una sua responsabilità personale o solidale; in tale sede potrebbe dedurre, per escludere la propria responsabilità, anche vizi dell’accertamento emesso contro la società. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 13.900, oltre alle spese di prenotazione a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
detto interesse potrebbe conseguire unicamente dall'intenzione di AE di fare valere nei suoi confronti la responsabilità conseguente al ruolo ricoperto all'interno della società.
La disposizione è richiamata quale possibile fondamento di una responsabilità personale dell’amministratore, ad esempio in caso di estinzione della società. L’interesse dell’amministratore a contestare la pretesa sorge quando tale responsabilità viene fatta valere direttamente nei suoi confronti, non per il solo fatto di rappresentare la società destinataria dell’accertamento.
Articoli 3, comma 2, e 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
detto interesse potrebbe conseguire unicamente dall'intenzione di AE di fare valere nei suoi confronti la responsabilità conseguente al ruolo ricoperto all'interno della società.
Le disposizioni sono richiamate in relazione alla possibile responsabilità solidale dell’amministratore per sanzioni irrogate alla società. L’amministratore può contestare la pretesa quando la responsabilità e il pagamento gli siano richiesti direttamente, anche tramite cartella.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come integrato dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, della L. n. 228 del 2012 , dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla norma, chi ha proposto l’impugnazione deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione; il pagamento resta subordinato alla circostanza che il contributo sia dovuto.
Massime di principio
- Il rappresentante o amministratore di una società non può impugnare in proprio un atto fiscale notificato soltanto alla società se non dimostra un interesse personale, attuale e concreto.
- L’interesse personale può sorgere quando l’Amministrazione richiede direttamente all’amministratore il pagamento in base a una responsabilità personale o solidale. In quella sede questi può dedurre, per escludere la propria responsabilità, anche le irregolarità dell’accertamento rivolto alla società.
- Se il ricorso è proposto da un soggetto privo di interesse ad agire, può essere dichiarato inammissibile e la decisione impugnata cassata senza rinvio, senza che siano esaminati i motivi di merito.
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