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Sentenza

Sentenza del 11/06/2024 n. 16195 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di liquidazione n. (omissis) del 14 giugno 2018, con cui l’Agenzia aveva recuperato l’imposta di registro per una presunta cessione non registrata di ramo d’azienda tra Vitafruit Srl e Vitafruit Trading Srl. L’Ufficio aveva desunto il trasferimento dalla continuità dell’attività, dei locali, dei fornitori e dei clienti, dal passaggio di beni e contratti e dal trasferimento del personale; aveva quantificato il valore del ramo in 820.000 euro. La contribuente aveva contestato, tra l’altro, l’esistenza della cessione, la motivazione e la notifica dell’avviso, la ricostruzione presuntiva, la data dell’operazione e la decadenza dal potere impositivo. In Cassazione, il quarto motivo denunciava la violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente: l’avviso era stato redatto il 14 giugno 2018, prima della scadenza dei 60 giorni dal processo verbale, sebbene spedito il 26 giugno, e non erano state allegate né provate ragioni di particolare e motivata urgenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, riqualificandolo come censura di violazione di legge, e ha dichiarato assorbiti gli altri nove motivi. Ha stabilito che l’avviso è emanato quando viene formato in via definitiva, datato e sottoscritto, non quando viene spedito o notificato: pertanto, la spedizione successiva alla scadenza dei 60 giorni non sana il fatto che l’atto fosse stato redatto prima. In assenza di comprovate ragioni d’urgenza, la violazione del termine comporta la nullità dell’atto, senza necessità della prova di resistenza e indipendentemente dalla natura del tributo. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio contro la decisione di primo grado, e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l’avviso di liquidazione. Spese dell’intero giudizio compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 - decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo.

    Quando il contribuente è stato sottoposto ad accesso, ispezione o verifica nei locali aziendali, l’Amministrazione deve attendere il decorso dei 60 giorni dalla consegna del verbale conclusivo prima di emanare l’atto. La violazione rende illegittimo l’atto, salvo specifiche ragioni d’urgenza, che devono essere allegate e provate; non occorre che il contribuente dimostri quale difesa avrebbe svolto.

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (momento di emanazione dell’atto)

    L'atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell'Ufficio - vale a dire "emanato" - in data anteriore alla scadenza del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è illegittimo, per violazione della disciplina del contraddittorio procedimentale, ancorché la relativa notifica al contribuente sia stata effettuata dopo tale scadenza.

    Il rispetto del termine si valuta rispetto alla formazione definitiva dell’atto, non alla sua spedizione o notificazione. Un avviso redatto e sottoscritto prima della scadenza resta illegittimo anche se viene spedito o ricevuto dopo.

  • Artt. 24 e 111 della Costituzione

    Il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio (...) sulla base della questione ritenuta di più agevole e pronta soluzione (...) senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

    Il giudice può decidere anzitutto la questione di più immediata soluzione che consente di definire la controversia, senza dover esaminare preliminarmente tutti gli altri motivi.

  • Art. 384, secondo comma, codice di procedura civile

    Dopo aver cassato la sentenza, la Corte può decidere direttamente il merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; in questo caso ha accolto il ricorso originario e annullato l’avviso.

Massime di principio

  • Se un avviso è preceduto da accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’impresa, il termine di 60 giorni dalla consegna del verbale conclusivo deve essere rispettato prima che l’atto sia formato in via definitiva.
  • Ai fini del termine dilatorio conta la data in cui l’atto è redatto e sottoscritto, non la data di spedizione o di notifica: una notifica successiva alla scadenza non sana l’emanazione anticipata.
  • L’eccezione per particolare e motivata urgenza richiede ragioni specifiche, allegate e provate dall’Amministrazione; non basta invocare genericamente esigenze di tempestività.
  • Quando si applica la garanzia dell’art. 12, comma 7, la nullità per violazione del termine non dipende dalla prova che le osservazioni del contribuente avrebbero modificato l’esito dell’accertamento.
  • La regola vale senza distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati; il contraddittorio svolto in precedenza o le osservazioni già comunicate agli organi di controllo non sostituiscono il termine legale.

Testo integrale

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