Cassazione Civile, Ordinanza n. 25858/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva accertato per un anno d'imposta un maggior reddito non dichiarato, pari a 50.000 euro, ritenendo tassabile come reddito assimilato al lavoro dipendente una somma periodica corrisposta al contribuente dal figlio in esecuzione di un assetto negoziale collegato a una donazione di farmacia effettuata dalla madre al figlio. Il contribuente aveva impugnato l'avviso sostenendo che si trattasse di una donazione indiretta esente da imposta sulle donazioni, che l'operazione fosse stata erroneamente qualificata, che la causa andasse ricondotta a una liberalità e non a una funzione riequilibrativa tra eredi, e che fosse irrilevante la mancata considerazione del sopravvenuto istituto del patto di famiglia. In cassazione articolava quattro motivi: violazione delle norme sulla donazione e sull'imposta di donazione, errata ricostruzione della struttura negoziale, violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e falsa applicazione delle norme IRPEF e dell'imposta sulle successioni e donazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente inammissibili e comunque infondati. Ha osservato che le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusi in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la qualificazione data dai giudici di merito: l'obbligo di versamenti periodici gravava sul donatario in favore del padre, terzo rispetto alla donazione della farmacia, integrando una donazione modale rilevante fiscalmente come attribuzione assimilata al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 TUIR. Ha quindi escluso l'esenzione dall'imposta sulle donazioni invocata dal ricorrente e ha rigettato il ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di attività difensiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Gli assegni periodici comunque denominati, se non costituiscono remunerazione di capitale o di lavoro, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; nel caso deciso, i versamenti periodici derivanti da donazione modale sono stati assoggettati a tale disciplina.
art. 10, comma 1, lettera d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato quale base normativa della rilevanza fiscale degli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o donazione modale.
art. 1 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Non è applicabile l'esenzione dall'imposta sulle donazioni quando l'attribuzione economica, pur inserita in un assetto gratuito, sia fiscalmente qualificata come reddito assimilato al lavoro dipendente.
art. 58 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Gli oneri della donazione aventi per oggetto prestazioni a favore di terzi determinati si considerano, ai fini fiscali, donazioni a favore dei beneficiari.
Richiamato dal ricorrente in tema di nozione di donazione, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dai giudici di merito come donazione modale e non come liberalità pura verso il padre.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della forma tipica della donazione; la Corte non ha accolto la tesi dell'esclusione delle donazioni indirette dalla disciplina fiscale invocata.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla donazione modale; la Corte ha considerato rilevante l'onere periodico imposto al donatario.
Richiamato dal ricorrente per estendere la disciplina delle liberalità indirette; la Corte non ha ritenuto decisiva tale prospettazione ai fini dell'esenzione richiesta.
La Corte ribadisce che la violazione dei canoni ermeneutici è censurabile solo con specifica indicazione del canone violato e delle ragioni dello scostamento; non basta proporre una diversa lettura del negozio.
Come per l'art. 1362 c.c., il ricorrente non ha dedotto una vera violazione dei canoni interpretativi, ma ha richiesto una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso formalmente prospetta violazioni di legge, ma le censure sono state considerate in realtà dirette a ottenere una diversa ricostruzione fattuale e negoziale.
La costituzione dell'Agenzia è avvenuta ai fini della partecipazione all'udienza di discussione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito o di diversa valutazione delle prove.
- La censura per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni sono stati violati e in che modo il giudice di merito se ne è discostato; è inammissibile quando mira soltanto a proporre un'interpretazione alternativa del negozio.
- Ai fini fiscali, gli oneri posti a carico del donatario e a favore di terzi determinati possono essere considerati attribuzioni rilevanti in capo ai beneficiari dell'onere, anche se l'adempimento materiale avviene con mezzi del patrimonio del donatario.
- Gli assegni periodici corrisposti in forza di donazione modale possono integrare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con conseguente esclusione dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni invocata dal contribuente.
- Quando il giudice di merito qualifica l'assetto negoziale come donazione modale con funzione riequilibrativa tra eredi, tale accertamento di fatto è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e non contraddittoria.
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