Cassazione Civile, Ordinanza n. 19819/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 ai fini IVA, IRAP e IRES nei confronti di una società operante nel commercio di articoli di moda. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, rideterminando la percentuale di ricarico, mentre la CTR ha respinto l'appello principale della società e accolto quello incidentale dell'Ufficio, confermando la legittimità dell'atto impositivo. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) ha denunciato vizi motivazionali e processuali lamentando che la CTR avesse esaminato prima l'appello incidentale e poi quello principale; 2) ha dedotto violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sull'uso di presunzioni, sostenendo che la CTR avesse confuso i metodi accertativi, valorizzato dati di un diverso periodo d'imposta e trascurato un giudicato relativo ad altra annualità; 3) ha censurato la mancata pronuncia sul difetto di motivazione dell'avviso rispetto alle osservazioni rese nel contraddittorio endoprocedimentale, richiamando anche la disciplina dello Statuto del contribuente. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico e privo di un interesse concretamente tutelato, non essendo spiegata alcuna utilità processuale derivante dall'ordine di trattazione delle impugnazioni; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, difetto di specificità e mancata articolazione di censure puntuali contro la motivazione della CTR, che aveva invece spiegato le ragioni della rideterminazione del ricarico e valutato anche le peculiarità dell'attività commerciale; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'onere di specificità del ricorso per cassazione, poiché non erano stati riportati in modo adeguato il contenuto della contestazione, dell'avviso di accertamento e dei documenti richiamati. Poiché l'Agenzia era intimata e non difesa, la Corte non ha provveduto sulle spese e ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure di legittimità devono essere specifiche e correttamente incanalate nei motivi consentiti; non è sufficiente una critica generica della motivazione o della valutazione di merito.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e delle censure, con indicazione puntuale degli atti e dei contenuti rilevanti.
art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente quale parametro dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte rileva però l'inammissibilità della censura per difetto di specificità.
art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento IVA; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Richiamato come parametro del contraddittorio endoprocedimentale e della motivazione dell'atto, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al corretto esercizio della funzione amministrativa, senza scrutinio nel merito per inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere specifico, autosufficiente e contenere censure puntuali contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; deduzioni generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La denuncia di violazioni processuali o di errori nell'ordine logico della motivazione è inammissibile se non si indica quale concreta lesione o utilità processuale derivi alla parte dall'eventuale accoglimento del motivo.
- Quando si censura un accertamento tributario fondato su ricostruzione induttiva o su presunzioni, il ricorso deve confrontarsi in modo preciso con le argomentazioni del giudice di merito e con gli elementi probatori valorizzati, senza limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- Se si deduce il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento in relazione al contraddittorio endoprocedimentale, il ricorso per cassazione deve riportare puntualmente il contenuto dell'atto impositivo, delle osservazioni del contribuente e dell'eccezione processualmente sollevata, così da consentire il controllo della censura dal solo testo del ricorso.
- Un giudicato relativo a una diversa annualità non preclude automaticamente valutazioni differenti su periodi d'imposta successivi, ove il giudice di merito spieghi perché i dati di fatto e la ricostruzione fiscale possano condurre a esiti diversi.
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