Cassazione Civile, Ordinanza n. 08081/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto alla società la riliquidazione di imposte per gli anni 2008-2012 effettuata nella dichiarazione 2013, correlata a benefici fiscali asseritamente spettanti per l'installazione di un impianto fotovoltaico ai sensi della c.d. Tremonti ambiente. La contribuente aveva impugnato la cartella e i giudici di merito le avevano dato ragione. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 2697 c.c., anche in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la società non avesse dimostrato il possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione e non avesse messo l'Ufficio in condizione di verificarli. La società resistiva e, in pendenza del giudizio di legittimità, rappresentava di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui all'art. 5 l. n. 130/2022, producendo la domanda e la quietanza del pagamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha ritenuto sopravvenuta la cessazione della materia del contendere per effetto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130/2022. Poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva comunicato diniego entro il termine di legge né chiesto la prosecuzione del giudizio, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base del controllo automatizzato che ha portato al disconoscimento della riliquidazione delle imposte e all'emissione della cartella.
art. 6 della legge n. 388 del 2000
Indicato come fondamento del beneficio fiscale invocato dalla contribuente per gli investimenti connessi all'impianto fotovoltaico, la c.d. Tremonti ambiente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per incardinare il motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Invocato dall'Agenzia per sostenere che la contribuente non avesse assolto l'onere della prova sui requisiti dell'agevolazione fiscale.
Richiamati in relazione al tema delle presunzioni utilizzate o non correttamente valutate dal giudice di merito.
art. 5 della legge n. 130/2022
comma 10; commi 11 e 12; comma 5
Norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie che, una volta perfezionata con domanda e pagamento e in assenza di diniego o richiesta di prosecuzione, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ritenuto non applicabile quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione agevolata, perché la previsione è di stretta interpretazione e presuppone rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, una parte perfeziona la definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla legge speciale e l'altra parte non manifesta diniego né chiede la prosecuzione entro il termine previsto, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame del merito.
- La cessazione della materia del contendere per definizione agevolata esclude la pronuncia di rigetto o di inammissibilità del ricorso e, per la sua natura eccezionale, non consente l'applicazione automatica dell'ulteriore contributo unificato previsto per i soli esiti di soccombenza tipizzati.
- Nel giudizio tributario, il motivo di ricorso fondato sulla violazione dell'art. 2697 c.c. mira a censurare l'erronea ripartizione dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di un'agevolazione fiscale, ma tale censura resta assorbita se sopravviene una causa estintiva del processo.
- La produzione della domanda di adesione alla definizione agevolata e della quietanza del versamento, se non seguita da diniego dell'Ufficio nel termine, è sufficiente a fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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