Cassazione Civile, Sentenza n. 30415/2021 del 27/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava avvisi di accertamento per i periodi 2005-2007 che disconoscevano costi (premi per un contratto di "Management Risk" stipulato in Svizzera) ritenuti non inerenti all'attività e antieconomici, con recupero IVA e IRAP. L'Ufficio aveva basato l'accertamento sul contenuto del PVC della verifica, ritenendo il contratto antieconomico (premio pari al 10% dei ricavi), privo dell'elenco dei dirigenti e non idoneo a coprire il rischio su crediti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ADDCONS SRL. Ha ritenuto inammissibili o infondati numerosi motivi per carenza di specificità o perché attengono alla valutazione di merito non sindacabile in cassazione (es. accertamento di antieconomicità e valutazione probatoria). Ha confermato che la riunione delle cause è atto discrezionale del giudice e ha accolto l'eccezione di tardività del controricorso; ha disposto il rigetto del ricorso e dato atto del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Strumento principale invocato per dedurre omesso esame e violazione di legge; la Corte ne ha valutato i profili ma ha escluso i vizi quando mancava specificità o si trattava di ricostruzioni di merito
art. 348-ter cod. proc. civ. (comma 5)
Applicato nel quadro della "doppia conforme": per la cassazione occorre indicare le ragioni di fatto differenti tra decisione di primo grado e sentenza di appello; il ricorrente non ha adempiuto all'onere
Invocato dal ricorrente per la deducibilità del costo; la Corte ha ritenuto che la censura mirava a riesaminare il merito (valutazione della congruità/coesione economica) e non fosse sindacabile in cassazione
Riferimento ai profili processuali del contenzioso tributario; richiamato dal ricorrente per questioni di riunione e contraddittorio, ma la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice nell'ordinare la riunione
art. 37-bis d.P.R. 600/1973 (commi 4 e 5)
Richiamato in relazione all'onere di allegazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha affermato che l'onere di allegazione non si estende agli atti già conosciuti dal contribuente (es. PVC notificato)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in base alla normativa richiamata
Costituzione e CEDU (artt. vari)
Richiami incidentalmente usati dal ricorrente (art. 111 Cost., art. 6 CEDU, ecc.); la Corte ha valutato che il minimo requisito di motivazione costituzionale era rispettato e che non sussistevano vizi tali da violare quei principi
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente valutazioni di fatto e prova; le critiche alla valutazione di antieconomicità o alla scelta probatoria sono in larga parte inammissibili se mirano a un nuovo apprezzamento del merito
- In materia tributaria, la manifestata antieconomicità di un'operazione può costituire indizio di non verità e di non inerenza dei costi; spetta al contribuente fornire prova contraria concreta
- Il principio della "doppia conforme" limita il sindacato in cassazione: il ricorrente deve indicare con precisione le ragioni di fatto che differiscono tra primo grado e appello per superare la conformità delle decisioni
- Le decisioni organizzative del giudice (es. riunione di cause) sono atti di discrezionalità non sindacabili in cassazione salvo vizi procedurali di particolare rilievo
- L'onere di allegazione non riguarda gli atti di cui il contribuente era già in possesso o che gli sono stati notificati (es. PVC); in tali casi non può essere fatto gravare all'Amministrazione un obbligo ulteriore di prova
- Le eccezioni generiche, non sufficientemente specificate o non documentate nel ricorso, sono generalmente dichiarate inammissibili in cassazione
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