Cassazione Civile, Sentenza n. 30338/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino di un Paese d’origine non identificabile nel testo, aveva chiesto protezione internazionale riferendo di avere provocato accidentalmente un incendio mentre lavorava in un terreno e di essere fuggito per timore di essere arrestato e sottoposto a un’ingiusta carcerazione; sosteneva inoltre che la polizia lo stesse cercando, secondo quanto riferitogli dalla moglie. La Commissione territoriale aveva respinto la domanda e il Tribunale di Salerno, con decreto dell’11 giugno 2019, aveva respinto il ricorso, ritenendo il racconto vago e non circostanziato, escludendo i presupposti della protezione internazionale e umanitaria. Con un unico motivo articolato, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2, 3, 4 e 14 del D.Lgs. n. 251/2007, dell’art. 5, commi 6, 7 e 8, del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Ha contestato il giudizio d’inattendibilità, sostenendo che le dichiarazioni erano coerenti e che le imprecisioni ne confermavano la spontaneità; ha dedotto il rischio di una condanna ingiusta e sproporzionata in un processo privo di garanzie, di detenzione in condizioni disumane e degradanti e di ritorsioni private in caso di rimpatrio. Ha inoltre lamentato il mancato esercizio della cooperazione istruttoria officiosa, contestato la valutazione delle condizioni del Paese e censurato il diniego della protezione umanitaria, sostenendo anche che i legami familiari nel Paese d’origine e gli obblighi di mantenimento aggravassero la vulnerabilità e che non fosse stato considerato il percorso d’integrazione in Italia.
La decisione
La Corte ha rigettato l’unico motivo. Ha ritenuto che la credibilità del racconto costituisca apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non mediante la richiesta di una diversa lettura delle dichiarazioni. Il Tribunale aveva motivato in modo compiuto e intelligibile, rilevando anche l’assenza di riscontri circa la formalizzazione di una denuncia per l’incendio; non ricorrevano anomalie motivazionali e la doglianza mirava a una rivalutazione del merito. Esclusa la credibilità dei fatti allegati, non era necessario attivare ulteriori accertamenti officiosi rispetto a quei fatti. Il diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 251/2007 è stato ritenuto legittimo. Quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lettera c), la valutazione del Tribunale sulla situazione del Paese, circoscritta a profili di criticità in una regione, non era stata specificamente censurata; inoltre, una censura sulle fonti privilegiate avrebbe richiesto riscontri precisi e univoci circa il loro travisamento o il superamento da parte di fonti qualificate più aggiornate e decisive. In tema di protezione umanitaria, la Corte ha confermato la valutazione individuale e comparativa del Tribunale: il rapporto di lavoro in Italia era insufficiente a dimostrare un effettivo radicamento socioeconomico, mentre i persistenti legami familiari escludevano che il richiedente fosse sradicato dal contesto d’origine. La deduzione secondo cui tali legami aggravavano la vulnerabilità e la censura relativa al percorso d’integrazione sollecitavano una nuova valutazione di elementi di fatto, non consentita in cassazione. Il Ministero si era costituito tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, sicché non è stata adottata statuizione sulle spese. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, lett. c), D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251
La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c);
La verifica della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente e il conseguente giudizio di credibilità sono apprezzamenti di fatto affidati al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito
Il giudizio di credibilità non può essere riesaminato in cassazione attraverso una diversa lettura delle dichiarazioni; è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale ammesso dalla norma, inclusi l’omesso esame di un fatto decisivo e le anomalie motivazionali indicate dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ovviamente il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante
La mera contestazione del modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove non integra né il vizio di cui al n. 5 né quello di cui al n. 4; quest’ultimo rileva, tramite l’art. 132, n. 4, c.p.c., soltanto in presenza di un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Ovviamente il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante
La norma consente di denunciare in cassazione, mediante il vizio processuale richiamato dalla Corte, soltanto un’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251
Negli esposti termini in toto legittimo è il disconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. a) e b).
Nel caso concreto, una volta ritenuti inattendibili i fatti allegati e non censurabile in cassazione la valutazione di merito, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della protezione sussidiaria riconducibile alle ipotesi delle lettere a) e b).
art. 14, lett. c), D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251
Ebbene, siffatta affermazione – che evidentemente rileva in rapporto alla protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. c) – non è stata oggetto di censura.
La valutazione del giudice di merito sulla situazione del Paese rilevante per la protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) resta ferma se il ricorso non la censura specificamente.
art. 8, comma 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25
Si tenga conto, per giunta, che, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, deve evidenziare mediante riscontri precisi ed univoci che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate
Per contestare in cassazione l’apprezzamento fondato sulle fonti privilegiate, il ricorrente deve indicare con riscontri precisi e univoci il travisamento delle informazioni utilizzate oppure la loro sopravvenuta obsolescenza rispetto a fonti qualificate più aggiornate e decisive.
art. 5, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Senza dubbio, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela, che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione
La vulnerabilità rilevante per la protezione umanitaria deve essere accertata individualmente e caso per caso, comparando la vita privata in Italia con la situazione personale precedente alla partenza e con quella prevedibile in caso di rimpatrio; la tutela è atipica e residuale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto
La disposizione è richiamata per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto, in misura pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità del richiedente protezione internazionale è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, che deve verificare coerenza e plausibilità delle dichiarazioni. In cassazione non è consentito ottenere una diversa lettura del racconto; la censura è ammissibile soltanto nei limiti del vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Quando i fatti allegati a sostegno della domanda di protezione sono ritenuti inattendibili, non sorge per il giudice l’obbligo di svolgere ulteriori accertamenti officiosi su quei fatti: l’inattendibilità della narrazione esclude che il richiedente abbia cooperato in modo affidabile nell’allegazione dei presupposti della domanda.
- La contestazione in cassazione dell’apprezzamento sulle fonti informative privilegiate deve indicare, con riscontri precisi e univoci, che le informazioni utilizzate sono state oggettivamente travisate oppure superate da fonti qualificate più aggiornate e decisive.
- La vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria va accertata caso per caso mediante valutazione individuale e comparativa della vita privata in Italia, della situazione personale precedente alla partenza e delle condizioni prevedibili in caso di rimpatrio; non può essere riconosciuta sulla base di categorie astratte predeterminate.
- Il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non è, di per sé, denunciabile in cassazione: la censura non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito e il vizio motivazionale rileva solo nelle forme tassative riconosciute dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30331/2021 del 27/10/2021
- Sentenza civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30407/2021 del 27/10/2021
- Sentenza civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30409/2021 del 27/10/2021
- Sentenza civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30410/2021 del 27/10/2021
- Sentenza civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30414/2021 del 27/10/2021
- Sentenza civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30415/2021 del 27/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →