Cassazione Civile, Sentenza n. 30331/2021 del 27/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso per euro 33.523,00 richiesto dalla contribuente per maggior Irap versata per l'anno 2006: la Regione Veneto aveva applicato un'aliquota del 5,25% (aumento regionale di 1 punto) mentre la contribuente sosteneva che dovesse applicarsi l'aliquota ordinaria del 4,25%. L'Agenzia eccepiva che, per effetto della sospensione nazionale delle maggiorazioni fino al 31/12/2006 e delle deroghe previste, per il settore bancario dovesse invece applicarsi l'aliquota speciale nazionale del 4,75% e non il 4,25%, e che la deroga regionale era operativa solo per il 2005 e non per il 2006 in mancanza di specifica disposizione regionale
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia in parte: ha cassato la sentenza della C.T.R. nella parte in cui aveva ritenuto applicabile l'aliquota del 4,25% e ha disposto che, per il settore bancario nel periodo di sospensione delle maggiorazioni, deve applicarsi l'aliquota nazionale del 4,75%. Decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la Corte ha annullato il diniego di rimborso solo per la parte eccedente l'importo che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 4,75% (cioè il rimborso spettante è la differenza fra quanto versato con aliquota 5,25% e quanto dovuto con aliquota 4,75%). Ha inoltre compensato le spese del giudizio fra le parti
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), art. 1, comma 175
Prevede una deroga che consente alle Regioni in disavanzo di utilizzare aumenti dell'aliquota Irap a copertura sanitaria; la Corte ha ritenuto che tale deroga, se esercitata, deve essere specifica per il periodo d'imposta interessato e non opera automaticamente oltre il periodo per cui la regione ha disposto l'aumento
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a
Ha sospeso l'efficacia di aumenti regionali delle aliquote Irap disposti dopo il 2002 fino a intesa in Conferenza unificata; la Corte ha richiamato tale principio come base della sospensione nazionale che si è poi prolungata
Legge 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 61
Conferma e prolunga disposizioni nazionali in materia di sospensione delle maggiorazioni Irap; citata nel quadro delle successive proroghe della sospensione
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), art. 1, comma 165
Ha esteso la sospensione ordinaria delle maggiorazioni delle aliquote Irap fino al 31 dicembre 2006; la Corte ha ritenuto che questa sospensione impedisce l'applicazione di un aumento regionale a meno che non sia prevista una specifica deroga regionale per l'anno considerato
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, comma 3
Attribuisce alle Regioni la competenza a modificare l'aliquota Irap per determinate categorie; la Corte ricorda che le regioni possono disporre aumenti ma tali aumenti sono soggetti alla sospensione nazionale salvo deroga valida ed esplicita
Legge regionale Veneto n. 9/2005, art. 23, comma 2
Aveva confermato per il 2005 la maggiorazione dell'aliquota Irap per copertura del disavanzo sanitario del 2004; la Corte ha osservato che questa disposizione era riferita al 2005 e non può essere estesa automaticamente al 2006 senza una nuova e specifica disposizione
Legge regionale Veneto n. 29/2004, art. 2
Prevedeva l'aumento dell'aliquota per copertura del disavanzo 2004; la Corte lo colloca nel quadro delle misure regionali utilizzate per il 2003-2005 ma non estese al 2006 senza esplicita conferma
Massime di principio
- Se lo Stato sospende a livello nazionale le maggiorazioni regionali dell'Irap per un certo periodo, le regioni possono riattivare tali maggiorazioni solo mediante atti regionali chiari e riferiti espressamente al periodo d'imposta interessato; una disposizione regionale che ha efficacia per un anno non si estende automaticamente agli anni successivi
- Durante i periodi di sospensione nazionale, per banche e assicurazioni la giurisprudenza ritiene applicabile, anziché l'aliquota ordinaria 4,25%, la specifica aliquota nazionale prevista per il settore (nella fattispecie 4,75% per il periodo considerato); pertanto i rimborsi devono essere calcolati sulla base dell'aliquota effettivamente applicabile secondo il quadro normativo nazionale
- In contestazioni su rimborsi d'imposta, se la Corte di legittimità ritiene che il giudice d'appello abbia errato solo su un punto di diritto (es. aliquota applicabile), può cassare e decidere nel merito senza rinvio, liquidando il rimborso sulla base dell'interpretazione corretta
- La quantificazione del rimborso spettante va fatta sempre confrontando quanto effettivamente versato con l'aliquota applicata e quanto sarebbe dovuto applicando l'aliquota corretta secondo la normativa nazionale e regionale vigente per l'anno d'imposta
- La pronuncia rafforza il principio che la disciplina nazionale di sospensione prevale salvo esercizio espresso e specifico da parte della Regione; pertanto gli uffici e i contribuenti devono verificare attentamente l'efficacia temporale e la portata delle deliberazioni regionali prima di applicare maggiorazioni
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