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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30414/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 con i quali l'Ufficio aveva imputato alla società maggiori ricavi e ai soci maggiori redditi di partecipazione sulla base di indagini bancarie svolte sui conti correnti intestati ai soci. I ricorrenti sostenevano che l'Amministrazione non aveva provato la riferibilità dei conti correnti personali alla società né la natura fittizia dell'intestazione (interposizione), contestando l'utilizzabilità delle movimentazioni bancarie ai sensi delle norme fiscali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo che la CTR non avesse adeguatamente applicato i principi richiesti per imputare i movimenti dei conti dei soci alla società. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché accerti la riferibilità dei conti correnti dei soci alla società e regoli le spese del giudizio di legittimità. Non è stata confermata la tassazione operata in appello; si è disposta la rimessione per un nuovo esame conforme ai principi di diritto richiamati.

Norme richiamate

  • art. 37, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    «in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona»

    Richiede che l'Ufficio dimostri la riferibilità delle movimentazioni bancarie di terzi (es. soci) al contribuente, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; non è sufficiente un mero spostamento di somme senza prova della funzione occultativa o dell'interposizione.

  • art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione all'utilizzabilità degli accertamenti bancari; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle regole di accertamento derive dall'insieme delle norme fiscali e della giurisprudenza (in particolare art. 37) piuttosto che un'applicazione automatica degli elementi emersi dalle banche.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (motivo di cassazione)

    Fondo del ricorso in Cassazione dedotto come violazione o falsa applicazione di norme di diritto da parte della CTR; usato per censurare la mancata applicazione del principio probatorio richiesto per imputare movimenti bancari dei soci alla società.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza intervento del Procuratore Generale e dei difensori, ove non richiesta la discussione orale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata: es. Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33596; Cass., Sez. V, 20 marzo 2019, n. 7758; Cass., Sez. V, 22 aprile 2016, n. 8112)

    La Suprema Corte ha più volte affermato che le indagini bancarie sui conti dei soci possono essere estese solo se esistono elementi indiziari che facciano ritenere che i conti siano stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti o che le movimentazioni siano riconducibili alla società; occorrono presunzioni 'gravi, precise e concordanti'.

Massime di principio

  • Le indagini bancarie sui conti correnti personali dei soci di una società di capitali possono essere utilizzate per accertare redditi della società solo se l'Amministrazione prova la riferibilità di quei conti alla società mediante elementi probatori forti (presunzioni gravi, precise e concordanti).
  • Non è sufficiente per l'Ufficio limitarsi a rilevare versamenti o prelevamenti sui conti dei soci: deve dimostrare l'interposizione fittizia o che i movimenti rispondono ad operazioni aziendali occultate.
  • Il giudice d'appello deve confrontarsi esplicitamente con i principi di diritto sulla imputazione per interposta persona (art. 37 DPR 600/1973 e giurisprudenza) e non può tassare apoditticamente importi risultanti dai conti dei soci senza accertarne la riconducibilità alla società.
  • Al contribuente conviene contestare l'imputazione chiedendo che l'Ufficio dimostri la riferibilità dei conti e producendo documentazione organizzativa e bancaria che dimostri l'indipendenza dei flussi.
  • In mancanza di adeguata prova da parte dell'Amministrazione, la sentenza favorevole al contribuente può portare alla cassazione dell'accertamento e al rinvio per un nuovo esame da parte della Commissione tributaria competente.

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