Cassazione Civile, Sentenza n. 30409/2021 del 27/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Paola Orlandi aveva proposto opposizione a precetto notificatole, sostenendo che chi agiva esecutivamente non era titolare del credito: la sentenza invocata era stata pronunciata a favore di Capitalia S.p.A. e non risultava provata alcuna valida cessione o trasferimento che legittimasse Trevi Finance S.p.A. (poi Phoenix in qualità di procuratrice/cessionaria) ad agire. Inoltre deduceva che la sentenza di rigetto dell'opposizione ai decreti ingiuntivi non fosse idonea, di per sé, a costituire titolo esecutivo nuovo rispetto ai decreti ingiuntivi originari. In primo grado l'opposizione fu rigettata; in appello la Corte di Roma riconobbe la legittimazione di Phoenix ma dichiarò l'appello della Orlandi inammissibile ritenendo la sua impugnazione qualificabile come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) anziché come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), con la conseguenza che contro la sentenza di primo grado non sarebbe stato proponibile l'appello ma il ricorso straordinario per cassazione. Con ricorso per cassazione la Orlandi ha impugnato tale qualificazione e la affermazione di legittimazione, articolando tre motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso, ritenendo che la censura contro la natura di titolo esecutivo dell'atto notificato debba essere qualificata come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e non come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per la celebrazione del giudizio di appello nel merito. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Sono state anche compensate/rimandate le spese della fase impugnata secondo quanto disposto in dispositivo (rinvio con condanna per le spese al giudizio di rinvio).
Norme richiamate
L'opposizione che contesta la natura di titolo esecutivo è da qualificare come opposizione all'esecuzione; essa investe la legittimità dell'azione esecutiva fondata sul titolo azionato e va proposta con appello avverso la sentenza di primo grado.
Regola l'opposizione agli atti esecutivi; si applica quando si contestano vizi formali o irregolarità degli atti esecutivi e non la natura stessa del titolo esecutivo. Non è lo strumento idoneo per impugnare la mancata idoneità del titolo notificato quale titolo esecutivo.
Norma sul rito e sulle decisioni di ammissibilità al procedimento accelerato; usata per valutare la rilevanza nomofilattica della questione e per la rimessione all'udienza pubblica.
Richiamato nel contesto della valutazione dei presupposti per rimessione per motivi di particolare importanza; la Corte ha escluso l'applicabilità delle ipotesi che impediscano la rimessione alla sezione competente.
Richiama il principio della decisione sulla base dei motivi dedotti in giudizio; utile nel censire eventuali omissioni di pronuncia o vizi di motivazione.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e delle garanzie processuali, richiamato in rapporto al diritto di impugnare e alla corretta qualificazione dei mezzi di gravame.
artt. 99, 100, 115, 132, 134 c.p.c.
Richiamate come norme di coordinamento procedurale (domicilio eletto, procura alle liti, comunicazioni, produzione documentale e termini) rilevanti per la regolarità e la validità delle impugnazioni e delle notificazioni.
Principio della ripartizione dell'onere della prova; applicato alla contestazione della sussistenza del credito in capo al soggetto che agisce (il debitore che eccepisce va allegando, il creditore deve provare la titolarità del credito se dedotta dal debitore).
Richiamato in rapporto alla contestazione della validità o dell'oggetto della manifestazione di volontà contrattuale (menzionato fra le censure tecniche sollevate dalla ricorrente).
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020
Norma emergenziale che ha inciso sulla modalità di celebrazione dell'udienza; ha reso possibile la trattazione scritta dell'udienza pubblica ove non richiesta la discussione orale.
Massime di principio
- Se il debitore contesta che l'atto notificato unitamente al precetto non sia in realtà un titolo esecutivo valido (cioè contesta la natura stessa del titolo che legittima l'esecuzione), la sua impugnazione va qualificata come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e in sede di gravame la via idonea è l'appello contro la sentenza di primo grado.
- L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) è invece lo strumento per contestare vizi o irregolarità degli atti esecutivi in sé (ad es. modalità di esecuzione, atti materiali), non la legittimità dell'azione esecutiva fondata sul titolo.
- Quando il debitore solleva contemporaneamente censure di natura differente (opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi), le due azioni devono seguire percorsi processuali distinti: appello per l'opposizione all'esecuzione, ricorso per cassazione (nei casi previsti) per l'opposizione agli atti esecutivi; è importante qualificare correttamente le censure per scegliere lo strumento di gravame.
- Se il creditore che agisce in esecuzione è un successore (cessionario o mandataria di chi vantava il credito), il suo onere probatorio nei confronti del debitore che eccepisce la mancata cessione è di fornire idonea prova documentale del trasferimento o del titolo che lo legittima ad agire; forme di pubblicità (es. comunicazioni in Gazzetta Ufficiale) non esonerano dal dar prova della idoneità della cessione rispetto al credito specificamente azionato quando il debitore ne contesta l'inclusione.
- La Corte di Cassazione può correggere la qualificazione giuridica operata dalla Corte d'appello quando questa porta a negare un rimedio processuale idoneo; l'accoglimento della cassazione che riguarda la qualifica dell'opposizione comporta, di regola, la cassazione con rinvio per un nuovo esame in diversa composizione.
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