Cassazione Civile, Sentenza n. 30410/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRES e IRAP periodo d'imposta 2007, notificata il 3 marzo 2011. Principali censure: emissione della cartella in pendenza del giudizio tributario avverso l'atto presupposto (presunto divieto del solve et repete o illegittima iscrizione a ruolo/provvisoria), mancata o viziata notificazione, insufficiente motivazione della cartella (riferimento e congruità con l'atto presupposto, codici tributo, interessi), omessa sottoscrizione dell'atto, prescrizione/decadenza di pretese relative ad annualità anteriori, produzione in appello di ulteriore cartella e kwestione della corretta qualificazione giuridica (riscossione frazionata ex art. 68 D.Lgs. 546/1992 vs iscrizione a ruolo provvisoria ex art. 15 DPR 602/1973).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi dedotti (rigettati il secondo, terzo, ottavo e nono; inammissibili il primo, quarto, quinto, settimo e decimo; undicesimo assorbito). Ha invece accolto il sesto motivo nella parte decisiva: la Corte ha ritenuto necessario verificare, con rinvio alla CTR in diversa composizione, il presupposto giuridico della cartella (se emessa a seguito di riscossione frazionata ex art. 68 D.Lgs. 546/1992 o a seguito di iscrizione a ruolo/provvisoria ex art. 15 DPR 602/1973), poiché la distinzione è rilevante ai fini della legittimità della riscossione in pendenza del giudizio. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata per nuovo esame; le questioni relative a notificazione, motivazione della cartella e altre doglianze sono state in gran parte ritenute infondate o inammissibili.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
Regola la riscossione frazionata in pendenza del processo tributario dopo la sentenza di primo grado; la Corte lo applica come disciplina specifica della fase successiva al processo ed in conflitto con alcune parti del comma 2 dell'art. 15 DPR 602/1973
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15
Disciplina la riscossione amministrativa (art. 15, comma 1) e la Corte conferma che il primo comma riguarda la fase amministrativa anteriore alla sentenza di primo grado; il comma 2 è da considerare implicitamente abrogato in parte per incompatibilità con l'art. 68 D.Lgs. 546/1992
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Consente la notificazione della cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la Corte conferma che tale forma di notifica "speciale" è valida e non richiede la relata di notificazione
Costituzione, art. 111 (comma 6)
Parametro costituzionale del grado minimo di motivazione richiesto ai giudici; la Corte limita il sindacato sulla motivazione alla verifica del "minimo costituzionale"
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Norma processuale usata quale parametro per censurare violazioni di legge, vizi di motivazione, contraddittorietà o violazione di norme processuali; diversi motivi di cassazione sono stati proposti sulla base di questa norma
DPR 29 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 163
Richiamato in relazione alle questioni sostanziali d'imposta, ma non decisivo in punto di legittimità della cartella nella sentenza di cassazione
Massime di principio
- Se una cartella di pagamento è emessa mentre è pendente un ricorso contro l'atto presupposto, occorre verificare se essa derivi da una riscossione amministrativa provvisoria (art.15 DPR 602/1973) oppure dalla procedura di riscossione frazionata disciplinata dall'art.68 D.Lgs. 546/1992: la qualificazione è rilevante per la legittimità della riscossione durante il processo
- La riscossione amministrativa provvisoria è compatibile con la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale e non opera automaticamente un blocco totale (non sussiste un assoluto divieto del 'solve et repete'); il principio di gradualità consente riscossioni parziali, escludendo le sanzioni
- La notifica della cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo la giurisprudenza della Cassazione, è valida come notifica speciale e non richiede la relata dell'ufficiale giudiziario: l'avviso di ricevimento fa presumere la data di notifica
- In appello non possono essere esaminati documenti o cartelle sopravvenuti che costituiscano fatti nuovi rispetto al primo grado se non erano stati impugnati autonomamente in primo grado; l'introduzione di tali atti in appello può essere considerata domanda nuova e risultare inammissibile
- La cartella di pagamento può validamente rinviare motivazionalmente ad altro atto (es. avviso di accertamento) e, per la sua motivazione, è sufficiente il rinvio all'atto conosciuto dal contribuente quando la cartella stesso è un documento di riscossione modellato per tale funzione
- Difetti formali come carenza di sottoscrizione della cartella non annullano automaticamente l'atto se l'elemento è comunque riferibile all'organo amministrativo competente; viceversa, documenti illeggibili prodotti in giudizio possono giustificare la necessità di verifiche integrative da parte del giudice
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30338/2021 del 27/10/2021
- Sentenza civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30331/2021 del 27/10/2021
- Sentenza civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30407/2021 del 27/10/2021
- Sentenza civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30409/2021 del 27/10/2021
- Sentenza civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30414/2021 del 27/10/2021
- Sentenza civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30415/2021 del 27/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →