Cassazione Civile, Sentenza n. 30407/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Esecuzione presso terzi: Licenziati pignorava somme presso Telecom Italia notificando il pignoramento alla Banca MPS come terzo. La banca dichiarava un rapporto domiciliatedo presso la filiale di Torino; Licenziati promuoveva azione ex art. 548 c.p.c. per accertare un analogo rapporto presso la filiale di Napoli. Il Tribunale accertava il rapporto e compensava le spese processuali tra creditore e terzo. La Corte d'appello, accogliendo parte del gravame, condannava la banca al pagamento delle spese dei primi due gradi, ma liquidava le spese di appello in misura inferiore a quella minima prevista dal D.M. 55/2014 e riconosceva spese forfettarie nella misura del 10%. In cassazione il ricorrente denunciava violazione del D.M. 55/14 (art. 4 e art. 2, comma 2) e la decisione fu esaminata dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (violazione art. 4 D.M. 55/14) rilevando che la Corte d'appello aveva liquidato le spese di appello in misura inferiore al minimo previsto per il valore della causa (valore 1.206 euro -> minimo per appello 915 euro). Ha rigettato il secondo motivo (art. 2, comma 2 D.M. 55/14), ritenendo che l'espressione "di regola" consente al giudice discrezionalità motivata nella fissazione delle spese forfettarie. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha liquidato ex novo le spese di appello a favore di Licenziati in euro 915 oltre IVA, cassa forense e spese forfettarie secondo art. 2, comma 2 del D.M. 10.3.2014 n. 55; ha confermato la liquidazione delle spese del primo grado effettuata dalla Corte d'appello e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Stabilisce i limiti minimi e massimi di liquidazione dei compensi in relazione al valore della causa; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello ha violato il minimo previsto, liquidando somme inferiori a quanto dovuto per il valore della controversia.
Prevede una somma forfettaria di regola nella misura del 15% del compenso totale. La Corte ha interpretato l'espressione di regola come norma che lascia al giudice discrezionalità di deroga entro i limiti ordinari previsti e impone motivazione specifica solo qualora si superino detti limiti.
Regolano il pignoramento presso terzi, ossia la procedura esecutiva contro terzi che detengono somme o cose del debitore; cornice normativa della vicenda.
Disciplina la dichiarazione del terzo pignorato circa l'esistenza di rapporti con il debitore; nel caso la banca rese dichiarazione positiva riferendola a diversa filiale.
Consente al creditore procedente di promuovere azione di accertamento contro il terzo pignorato per stabilire l'esistenza di rapporti presso diversa giurisdizione o filiale, come fatto dal ricorrente per evitare incompetenza territoriale.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme processuali; utilizzato dal ricorrente per censurare la violazione delle norme di liquidazione delle spese (D.M. 55/14).
Massime di principio
- Nelle liquidazioni delle spese giudiziali il giudice deve rispettare i minimi e massimi previsti dal D.M. 55/2014 in relazione al valore della causa; liquidazioni inferiori al minimo possono essere annullate in cassazione.
- L'espressione "di regola" contenuta nel D.M. 55/2014 (art. 2, comma 2 e similari) attribuisce al giudice una discrezionalità corretta: la misura forfettaria del 15% è la regola, ma il giudice può derogare motivando, specialmente se resta nei limiti ordinari di riduzione o aumento previsti dal regolamento.
- Quando la questione di diritto sia risolvibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito liquidando ex novo le spese, evitando il rinvio per ulteriore istruttoria.
- In pignoramento presso terzi, il creditore può esperire azione ex art. 548 c.p.c. per accertare rapporti del terzo in specifiche filiali e salvaguardare la competenza territoriale; l'esito di tale accertamento può influire sull'allocazione delle spese tra le parti.
- La compensazione delle spese tra credito e terzo è rimessa al giudice e può essere motivata da gravi ragioni e dalla condotta delle parti; tuttavia le decisioni sulla misura delle spese sono soggette a controllo di legittimità se violano norme di liquidazione.
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