Cassazione Civile, Ordinanza n. 33371/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un'intimazione di pagamento emessa in relazione a una serie di cartelle di pagamento concernenti crediti previdenziali INAIL. Il giudice di primo grado aveva respinto l'opposizione ritenendo regolari la notifica dell'atto impugnato, delle cartelle presupposte e di successivi atti interruttivi non opposti; aveva inoltre valorizzato la presentazione di istanze di rateizzazione del debito, ritenendola atto idoneo a interrompere la prescrizione e incompatibile con la dedotta mancata conoscenza delle cartelle. La corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2935 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando motivazione apparente, perplessa e incomprensibile sugli effetti della rateizzazione, sulla prescrizione e sulla validità della notifica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, censurando la motivazione dell'atto amministrativo, in particolare quanto alla correttezza del calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente inammissibile il primo motivo nella parte riferita al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di una doppia conforme tra primo e secondo grado sui medesimi fatti. Ha comunque giudicato infondato il motivo nel merito, rilevando che i giudici di merito avevano accertato la regolarità delle notifiche e che, secondo la giurisprudenza richiamata, la richiesta di rateizzazione normalmente vale come atto interruttivo della prescrizione e preclude di regola di eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti presupposti. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che l'intimazione di pagamento ha contenuto vincolato e può essere motivata mediante richiamo alla cartella presupposta; quanto agli interessi, se l'atto segue un precedente atto impositivo già determinativo del quantum, è sufficiente il rinvio a tale atto con la quantificazione degli accessori maturati, mentre gli oneri di riscossione risultavano correttamente calcolati ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
è stato invocato dalla ricorrente per contestare la decorrenza e gli effetti della prescrizione, ma la censura è stata respinta alla luce dell'accertata regolarità delle notifiche e dell'effetto interruttivo della richiesta di rateizzazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura motivazionale è stata ritenuta inammissibile nel primo motivo per la presenza di doppia conforme e comunque infondata.
la doppia decisione conforme di merito ha precluso la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973
l'intimazione di pagamento ex ruolo va notificata al contribuente e ha contenuto vincolato.
art. 7 della L. n. 212 del 2000
l'obbligo motivazionale dell'intimazione/cartella è soddisfatto dal richiamo all'atto presupposto e dalla quantificazione degli accessori, quando il quantum base sia già stato determinato.
art. 3 della L. n. 241 del 1990
richiamato come norma generale sulla motivazione, ritenuta soddisfatta dal rinvio all'atto precedente e dall'indicazione degli accessori.
base normativa per la determinazione degli oneri di riscossione, ritenuti correttamente calcolati.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando i giudici di merito hanno deciso in modo conforme sui medesimi fatti, il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione.
- La richiesta di rateizzazione del debito, di regola, implica la conoscenza delle cartelle presupposte e opera come atto interruttivo della prescrizione, rendendo in linea generale non utile l'eccezione di mancata conoscenza delle cartelle stesse.
- L'intimazione di pagamento emessa sulla base del ruolo ha contenuto vincolato e può essere motivata mediante il semplice richiamo alla cartella di pagamento già notificata.
- Se l'atto successivo segue un precedente atto impositivo che ha già determinato il quantum del debito, per la motivazione sugli interessi è sufficiente il rinvio all'atto presupposto e l'indicazione degli accessori maturati, senza necessità di riprodurre analiticamente i criteri di calcolo.
- Gli oneri di riscossione devono essere determinati secondo la disciplina speciale applicabile al concessionario/agente della riscossione.
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