Cassazione Civile, Ordinanza n. 33369/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Due eredi di un contribuente deceduto avevano impugnato una cartella esattoriale relativa a contributi non versati per annualità pregresse, deducendo, tra l'altro, che la notifica fosse nulla perché eseguita a nome del de cuius, già deceduto, e non agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo la notifica affetta da nullità insanabile; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che il vizio della notificazione della cartella era solo una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, e non una inesistenza o nullità assoluta insanabile. Nel caso concreto la cartella risultava intestata al de cuius e notificata, per esso e per un'erede, presso il domicilio della stessa erede, coincidente con l'ultimo domicilio del defunto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione, cassando la sentenza impugnata perché la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato come nullità assoluta e insanabile un vizio che, secondo l'orientamento ritenuto ormai consolidato, integra invece una nullità sanabile della notificazione. La decisione impugnata non si è attenuta al principio per cui la tempestiva proposizione del ricorso avverso la cartella sana ex tunc il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo, restando eventualmente fermi i profili di decadenza sostanziale già maturati. Il giudizio è stato quindi definito con cassazione della sentenza impugnata e rinvio implicito/non specificato nel testo fornito oltre il dispositivo riportato in modo incompleto.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
la nullità della notificazione è sanata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo; la proposizione del ricorso del contribuente può produrre sanatoria ex tunc.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza impugnata.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
il ruolo per tributi maturati in capo al soggetto deceduto può essere formato a nome del contribuente pur dopo il decesso.
art. 65, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la notifica agli eredi personalmente e nel loro domicilio è richiesta solo se questi abbiano tempestivamente comunicato le proprie generalità e il domicilio fiscale; altrimenti è possibile la notifica collettiva e impersonale presso l'ultimo domicilio del defunto.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il rinvio alle norme sulle notificazioni del processo civile comporta l'applicazione del relativo regime di nullità e sanatorie.
Massime di principio
- Nella riscossione tributaria, il ruolo relativo a debiti sorti in capo a un contribuente deceduto può essere intestato al de cuius; la successiva notifica della cartella segue le regole speciali previste per gli eredi e non è, per ciò solo, invalida in modo radicale.
- La notificazione della cartella esattoriale eseguita in modo non conforme al modello legale integra, di regola, una nullità sanabile e non una inesistenza, salvo manchino gli elementi essenziali della notificazione.
- La tempestiva proposizione del ricorso avverso la cartella può sanare ex tunc il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo dell'atto, purché ciò avvenga secondo la disciplina applicabile e senza pregiudicare eventuali decadenze già maturate.
- L'eccezione di nullità della notificazione non può essere accolta in modo automatico: occorre allegare e dimostrare un concreto pregiudizio del diritto di difesa, non essendo sufficiente la mera deduzione del vizio formale.
- L'inesistenza della notificazione è configurabile solo in ipotesi estreme di totale mancanza dell'atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali, mentre ogni altra difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità sanabile.
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