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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33383/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, disposto in relazione a due avvisi di addebito per contributi previdenziali per complessivi euro 4.145,98. Il debitore aveva opposto l’atto esecutivo sostenendo, da un lato, che il pignoramento fosse illegittimo perché i titoli sottostanti erano stati sospesi dal giudice dell’esecuzione e, dall’altro, che l’atto fosse viziato per difetto di indicazione dell’autorità competente, dei termini e delle modalità di impugnazione, oltre che per mancata indicazione analitica dell’oggetto della pretesa e degli importi riferiti alle singole cartelle. Il tribunale aveva accolto solo la parte dell’opposizione relativa al pignoramento, ritenendolo illegittimo per assenza di titolo efficace, ma aveva rigettato le domande risarcitorie per asseriti danni all’immagine, alla dignità professionale e al rapporto lavorativo, per difetto di prova del pregiudizio e del nesso causale. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge, invocando norme processuali, tributarie e amministrative, per sostenere l’illegittimità formale dell’atto di pignoramento e la sua insufficiente motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili per carenza di interesse ad agire, poiché la censura investiva la motivazione/formalità dell’atto di pignoramento quando il tribunale aveva già annullato il pignoramento per mancanza di un titolo esecutivo efficace, essendo gli avvisi di addebito sospesi in altro giudizio. Ha inoltre osservato che le ulteriori pretese risarcitorie erano state qualificate come opposizione agli atti esecutivi e avrebbero dovuto essere riproposte davanti al giudice competente. In ogni caso, la Corte ha aggiunto che nel merito i motivi sarebbero stati infondati: l’omessa indicazione dell’autorità competente e del termine per impugnare non incide sulla validità dell’atto, potendo al più giustificare una rimessione in termini; inoltre, l’atto di pignoramento non deve riprodurre analiticamente gli estremi e gli addebiti dei titoli sottostanti, essendo sufficiente il richiamo per relationem con indicazione della pretesa complessiva distinta per sorte capitale, interessi e oneri di riscossione. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta, in assenza di difese scritte dell’intimata, ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973

    Consente il pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione, ma nel caso concreto l’atto era stato già annullato dal giudice di merito per difetto di un titolo efficace, essendo i titoli sospesi.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge nella motivazione dell’atto di pignoramento.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’obbligo di motivazione dell’atto della riscossione.

  • art. 19 L. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente quale norma relativa agli atti impugnabili e ai requisiti dell’atto notificato.

  • art. 6 D.M. n. 321/1999

    Richiamato dal ricorrente come parametro dei contenuti dell’atto di riscossione.

  • art. 3, comma 4, L. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 24, comma 7, d.lgs. n. 46/1999

    Menionato nel passaggio relativo al rigetto delle domande risarcitorie, per il profilo della mancata prova della notifica al concessionario dell’ordinanza di sospensione degli avvisi di addebito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale evocata per veicolare il motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario un concreto interesse ad agire: sono inammissibili le censure che mirano a contestare profili dell’atto esecutivo quando il bene della vita perseguito è già stato sostanzialmente ottenuto in sede di merito, come l’annullamento del pignoramento per difetto di titolo efficace.
  • L’omessa indicazione nell’atto di riscossione dell’autorità competente, dei termini e delle modalità di impugnazione non determina di per sé nullità dell’atto, potendo al più fondare una rimessione in termini se il destinatario abbia fatto affidamento sull’errore.
  • Nel pignoramento eseguito dall’agente della riscossione non è necessario riprodurre analiticamente il contenuto dei titoli presupposti già notificati al debitore; è sufficiente il richiamo per relationem e l’indicazione della pretesa complessiva, distinta per sorte capitale, interessi e oneri di riscossione.
  • Le domande risarcitorie collegate all’illegittima esecuzione devono essere correttamente qualificate e proposte al giudice competente secondo il regime processuale applicabile; se qualificate come opposizione agli atti esecutivi, non possono essere coltivate nel diverso grado o rito non previsto.
  • Chi deduce danni da illegittima procedura esecutiva deve allegare e provare sia il pregiudizio subito sia il nesso di causalità con la condotta contestata.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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