Cassazione Civile, Ordinanza n. 33324/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un ex dipendente dell'industria mineraria siciliana, ammesso ai benefici previsti dalla legge regionale siciliana n. 42 del 1975, aveva chiesto l'accertamento del diritto a che la base di calcolo dei contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria IVS fosse determinata sull'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidatagli. La domanda riguardava il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione di anzianità. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione limitata alla questione della transazione, ha rigettato le pretese ritenendo prescritti i contributi. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: vizio di motivazione e violazione di norme processuali e sostanziali; violazione dei limiti del giudizio di rinvio e dell'art. 2116 c.c. sul principio di automaticità delle prestazioni; errata applicazione della prescrizione quinquennale dei contributi ex legge n. 335/1995, contestando sia il dies a quo sia l'efficacia della denuncia/istanza presentata per beneficiare del termine decennale; infine ha censurato la regolazione delle spese. I resistenti hanno sostenuto la correttezza della decisione di merito che aveva ritenuto estinto per prescrizione il credito contributivo e, di riflesso, infondata la pretesa pensionistica correlata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che: la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente e non aveva violato i limiti del giudizio di rinvio; non vi era giudicato implicito sulla prescrizione, poiché la precedente cassazione aveva riguardato solo la transazione; il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non impedisce di valorizzare la prescrizione dei contributi dovuti quando la legge speciale la prevede; per la contribuzione successiva alla legge n. 335/1995 opera il termine quinquennale e la denuncia del lavoratore non lo raddoppia né vale come atto interruttivo nei confronti dell'ente; per i contributi anteriori, la denuncia era comunque tardiva. È stato dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per difetto di specificità. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti.
Norme richiamate
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta presente, puntuale ed esente da anomalia motivazionale rilevante in cassazione.
Richiamato insieme alle norme sul vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso la nullità della sentenza impugnata.
Il giudice di rinvio non ha violato i limiti del decisum rescindente, perché la precedente cassazione non aveva statuito sulla prescrizione.
Il giudice del rinvio ha potuto pronunciarsi sulla prescrizione nei limiti devoluti e non coperti da giudicato.
art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.
Norme sul perimetro dei motivi di ricorso, impiegate per scrutinare le doglianze di violazione di legge e nullità.
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'esito, che resta ancorato alla disciplina della prescrizione dei contributi.
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a cassare la decisione.
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali è principio generale, ma non assoluto; opera nei limiti previsti dalle leggi speciali e non impedisce di rilevare la prescrizione dei contributi quando questa è prevista.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte ha escluso che decorresse dal pensionamento o dall'entrata in vigore della legge interpretativa.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina prescrizionale, ma non accolto.
Richiamato dal ricorrente, senza incidenza sull'esito deciso.
Per i contributi dovuti ai fini previdenziali opera il termine quinquennale; la denuncia del lavoratore non lo trasforma in termine decennale per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della legge.
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
Norma richiamata dal ricorrente nella costruzione della disciplina previdenziale, ma non decisiva nel ragionamento finale.
Richiamato dal ricorrente nel complesso delle norme previdenziali invocate.
Richiamato dal ricorrente nel complesso delle norme previdenziali invocate.
art. 36-bis comma 11 d.l. n. 223/2006
Richiamato dal ricorrente, senza svolgere un ruolo decisivo nella ratio decidendi.
art. 2 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 422/1988
Citato dal ricorrente nel quadro normativo richiamato.
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
Citato dal ricorrente nel quadro normativo richiamato.
Citato dal ricorrente nel quadro normativo richiamato.
art. 38 comma 7 L. n. 289/2002
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che potesse sostenere il raddoppio del termine prescrizionale o l'interruzione della prescrizione.
art. 1 comma 268 L. n. 266/2005
Norma interpretativa richiamata: non sposta il dies a quo della prescrizione, perché non è una norma novativa né un fatto impeditivo della prescrizione.
art. 6 CEDU
Richiamata dal ricorrente, ma non rilevante per l'esito della controversia.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel contesto delle censure, senza effetto decisivo.
art. 38 Cost.
Serve a fondare il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, ma nel caso concreto non impedisce l'operatività della prescrizione contributiva.
legge regionale Sicilia 6 giugno 1975, n. 42, art. 6
Costituisce il presupposto dei benefici riconosciuti all'ex lavoratore e dell'obbligazione contributiva oggetto di causa.
L. n. 105/1991, art. 1 comma 1
Richiamata quale base normativa della prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS.
L. n. 214/1982, art. 1 comma 1
Richiamata quale base normativa della prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non ha portata assoluta: può incontrare limiti espressi nelle leggi speciali e non impedisce, di per sé, di opporre la prescrizione dei contributi dovuti.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato solo ai principi effettivamente enunciati nella precedente cassazione; se un tema non è stato oggetto del ricorso accolto, non si forma giudicato implicito e quel tema può essere nuovamente deciso nel rinvio.
- La prescrizione dei contributi previdenziali, per i crediti maturati dopo l'entrata in vigore della L. n. 335/1995, è quinquennale; la denuncia del lavoratore non trasforma il termine in decennale e non costituisce automaticamente atto interruttivo imputabile all'ente previdenziale.
- Il dies a quo della prescrizione contributiva decorre dal momento in cui il credito può essere fatto valere, ossia dalla scadenza dell'obbligazione contributiva, e non dal pensionamento del lavoratore o dall'entrata in vigore di una legge interpretativa successiva.
- In cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: la deduzione di un vizio motivazionale o di un errore nella qualificazione della domanda è inammissibile se non è adeguatamente circostanziata e trascritta.
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