Cassazione Civile, Ordinanza n. 33323/2025 del 20/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro domestico subordinato. Il tribunale aveva accertato che la lavoratrice aveva prestato attività alle dipendenze della datrice di lavoro dal 23.9.2008 al 26.2.2011, con inquadramento nel livello C e poi C Super del CCNL lavoro domestico, condannando la datrice al pagamento di differenze retributive pari a € 3.867,42 oltre accessori. La corte d’appello ha respinto l’appello della lavoratrice, ritenendo non specificamente censurato il rigetto della domanda di indennità per ferie e riposi non goduti e confermando la valutazione delle prove testimoniali e documentali già svolta dal primo giudice. In cassazione la lavoratrice ha proposto quattro motivi: (1) omessa motivazione/nullità della sentenza d’appello per asserita mancanza di motivazione; (2) vizio di motivazione e violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere il giudice di merito fondato la decisione su testimonianze ritenute inattendibili; (3) nullità per travisamento della prova e violazione dell’art. 116 c.p.c., per la valorizzazione di alcune testimonianze e della documentazione dell’Unione del Sorbara a fronte di altre prove disattese; (4) violazione degli artt. 2729 c.c. e 360 c.p.c. per avere la corte d’appello desunto, in via presuntiva, che il compenso mensile di € 900 fosse stato corrisposto anche per le mensilità ulteriori, sulla base di pagamenti parzialmente accertati e della regola dell’id quod plerumque accidit. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili il secondo e il terzo perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, e infine inammissibile anche il quarto nella parte in cui contestava l’apprezzamento presuntivo del giudice di merito; ha osservato che la presunzione si fondava su una regola di esperienza plausibile in un rapporto di lavoro subordinato con prestazione mensile identica e retribuzione postnumerata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha escluso l’omessa motivazione perché la sentenza d’appello conteneva un percorso argomentativo sufficiente e riconducibile al minimo costituzionale della motivazione; ha dichiarato inammissibili le censure che miravano, sotto varie formule, a una nuova valutazione delle prove testimoniali e documentali; ha ritenuto plausibile e non censurabile in sede di legittimità la presunzione utilizzata dai giudici di merito per affermare la corresponsione della maggiore retribuzione mensile. Conseguentemente, la lavoratrice ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale; le censure che mirano alla rivalutazione del merito non sono ammissibili.
art. 111 Cost.
Richiamato per sostenere la necessità di una motivazione esistente e non meramente apparente.
Richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non è ammissibile usarlo per sollecitare una diversa valutazione delle prove.
In presenza di doppia conforme, è precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti applicabili ratione temporis.
Richiamato insieme all’art. 2729 c.c. per affermare che la presunzione è legittima se il fatto ignoto è desumibile dal fatto noto secondo una regola d’esperienza e un criterio di normalità.
La presunzione semplice è valida se il fatto noto consente di inferire quello ignoto come conseguenza probabile secondo l’id quod plerumque accidit, non essendo richiesta una necessità causale assoluta.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il suo rimedio naturale nella revocazione per errore di fatto, quando ricorrano i relativi presupposti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Richiamato nel dispositivo per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo quando la sentenza presenti un’anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta lamentare una motivazione non condivisa o ritenuta insufficiente.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti previsti dalla legge processuale applicabile.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di applicare il prudente apprezzamento a una prova legale; non è utilizzabile per contestare il merito della valutazione probatoria.
- Il travisamento della prova, quando riguardi l’oggettivo contenuto del mezzo istruttorio, non si risolve in un motivo di legittimità volto a una rivalutazione del merito, ma può trovare rimedio nel diverso strumento della revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti.
- Le presunzioni semplici sono legittime quando, dal fatto noto, il fatto ignoto sia desumibile secondo una regola d’esperienza e un criterio di normalità; non è richiesta una relazione di necessità assoluta, essendo sufficiente una ragionevole probabilità logica.
- Nel rapporto di lavoro subordinato con retribuzione mensile e prestazione identica, il giudice di merito può fare ricorso alla regola dell’id quod plerumque accidit e alla normale postnumerazione della retribuzione per inferire, in via presuntiva, la corresponsione di importi corrispondenti anche per le mensilità ulteriori.
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