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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00388/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Alla contribuente erano stati notificati tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2011-2013, con attribuzione di maggiori redditi di partecipazione in una società a ristretta base sociale. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso, valorizzando la mancata esibizione della documentazione contabile societaria, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili e l'assenza di una prova contraria specifica di accantonamento o reinvestimento degli utili. Con il ricorso per cassazione la socia denunciava, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe risposto alle censure sulla ritenuta irrilevanza della mancata movimentazione sui suoi conti correnti; con il secondo motivo, in via subordinata, lamentava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che gli accertamenti bancari sui suoi conti avrebbero dimostrato la mancata percezione di utili extracontabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente: il giudice di merito aveva infatti spiegato perché la sola assenza di versamenti sui conti della socia non bastasse a superare la presunzione di distribuzione degli utili, potendo questi essere stati corrisposti anche in contanti o tramite terzi, e aveva rilevato la genericità delle difese, nonché il mancato assolvimento dell'onere di provare l'accantonamento o il reinvestimento degli utili. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto nonostante la doppia conforme e senza indicare specificamente le divergenze tra le ragioni della decisione di primo e di secondo grado. Ne è seguito il rigetto del ricorso; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia, ma è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente può essere denunciata come error in procedendo solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato quale parametro di censura sulla valutazione della prova; la Corte non ravvisa violazione, perché il giudice di merito ha valutato le risultanze offerte.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, non per semplice insufficienza motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è ridotto al minimo costituzionale; il vizio è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, e non per contestare la sufficienza della motivazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Base procedurale per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. limita il controllo di legittimità sulla motivazione; in materia tributaria non deroga alla disciplina del ricorso per cassazione.

  • L. n. 134 del 2012

    Conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Criterio ermeneutico richiamato per interpretare la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il giudizio di cassazione in materia tributaria non ha specialità, sicché le regole generali sul ricorso per cassazione si applicano anche al processo tributario.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il suo contenuto relativo alla doppia conforme è richiamato quale limite alla deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; il riferimento è poi raccordato alla disciplina vigente dopo l'abrogazione.

  • art. 3, comma 26, lett. a, d.lgs. n. 149 del 2022

    È richiamato per l'abrogazione dell'art. 348-ter c.p.c., il cui contenuto è confluito nel quarto comma dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di società a ristretta base partecipativa, i maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società possono presumersi distribuiti ai soci, salvo prova contraria specifica del socio.
  • La prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati richiede elementi concreti idonei a dimostrare l'accantonamento o il reinvestimento degli utili in capo alla società; non è sufficiente una difesa generica o il solo richiamo a verifiche bancarie negative sui conti del socio.
  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione; non integra nullità la motivazione sintetica ma intelligibile che respinga espressamente le censure principali.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, specie in presenza di doppia conforme, se non si indicano le differenze tra le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Nel processo tributario, le regole generali sul ricorso per cassazione e sui limiti del controllo di legittimità sulla motivazione si applicano integralmente, non essendo previsto un regime speciale del giudizio di cassazione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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