Cassazione Civile, Ordinanza n. 00295/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica della Guardia di finanza su una società operante nel settore dell'installazione di impianti elettrici, con rilievo di fatture ritenute oggettivamente inesistenti e conseguente contestazione di costi indebitamente dedotti e IVA indebitamente detratta per l'anno d'imposta 2009. L'Agenzia delle Entrate emise avviso di accertamento rettificando IRES, IRAP e IVA. La società impugnò l'atto eccependo, tra l'altro, il mancato riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 33, comma 28, L. n. 183 del 2011. In primo grado la pretesa fiscale fu confermata nel merito, ma il giudice applicò la riduzione del 40% in base alla norma agevolativa invocata; in appello entrambe le impugnazioni furono respinte. L'Agenzia ricorse per cassazione con un solo motivo, ma nelle more la società controricorrente dedusse che l'Amministrazione aveva di fatto desistito dalla pretesa restitutoria in esecuzione della decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato e depositò documentazione attestante la rinuncia all'ammissione al passivo dei crediti erariali. La Corte, con ordinanza interlocutoria, chiese chiarimenti all'Agenzia sullo stato della pretesa e sull'avvenuto recupero degli aiuti; l'Agenzia non rispose. All'esito, la Corte ha ritenuto che tale inerzia, unita alla rinuncia espressa alle pretese restitutorie, comportasse il venir meno dell'interesse al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la comunicazione prodotta dalla controparte attestava la rinuncia alle pretese erariali restitutorie e che, nonostante la richiesta formale della Corte, l'Agenzia delle Entrate non aveva fornito alcuna informazione utile sul permanere dell'interesse alla decisione. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito e ha compensato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 33, comma 28, L. 12 novembre 2011, n. 183
la norma agevolativa era invocata dalla contribuente e applicata in primo grado con riduzione del 40%; nella decisione di legittimità il suo esame è rimasto assorbito dall'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
richiamata come base del procedimento di recupero degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, nell'ambito del quale il Commissario straordinario ha poi rinunciato all'ammissione al passivo dei crediti restitutori.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione, nell'ambito del recupero di aiuti di Stato, rinuncia espressamente alle pretese restitutorie azionate nel processo, viene meno l'interesse alla coltivazione del ricorso per cassazione avverso le decisioni che quelle pretese hanno già definito.
- Se la Corte richiede informazioni sull'attualità della pretesa e la parte ricorrente non fornisce alcun riscontro, tale inerzia può essere valorizzata come indice del sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso e rende superfluo l'esame del motivo dedotto, con possibile compensazione delle spese quando l'esito dipende da tale sopravvenienza.
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