Cassazione Civile, Ordinanza n. 30762/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA 2011, come rettificata da successive dichiarazioni integrative, con cui l’Ufficio ha recuperato un credito IVA che la società contribuente aveva riportato e fatto valere in dipendenza di crediti maturati negli anni 2005-2009 dalla società incorporata Miss Oli s.a.s. L’Agenzia sosteneva che quel credito non fosse utilizzabile perché la società incorporata doveva essere considerata non operativa ai sensi dell’art. 30 l. n. 724/1994, con conseguente limitazione all’uso dell’eccedenza IVA a credito; inoltre censurava la sentenza di appello per avere ritenuto decisiva la disapplicazione richiesta solo per l’anno 2007 e per avere valorizzato la mancata rettifica delle dichiarazioni precedenti. La contribuente aveva resistito sostenendo la legittimità del credito e la possibilità di emendare la dichiarazione in sede contenziosa. L’unico motivo di ricorso deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, 36-bis d.P.R. n. 600/1973, 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e 30 l. n. 724/1994, per avere la CTR escluso l’applicazione della disciplina delle società di comodo senza verificare, per ciascun anno cui si riferiva il credito, la sussistenza di oggettive situazioni impeditiva del conseguimento dei ricavi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha osservato che la CTR aveva fatto applicazione non corretta della disciplina delle società di comodo, perché aveva escluso la non operatività della società incorporata sulla base di elementi generici e non decisivi, come l’accoglimento dell’interpello di disapplicazione solo per il 2007 e la mancata rettifica delle dichiarazioni annuali, senza accertare specificamente, per tutti gli anni di formazione del credito IVA, l’esistenza di situazioni oggettive che rendessero impossibile il conseguimento dei ricavi. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
richiamato dalla CTR sul tema della dichiarazione integrativa e della sua tempestività, ma la Corte non fonda su tale profilo la decisione finale, ritenendo assorbente la questione delle società di comodo.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo dell’Agenzia come norma del controllo automatizzato e del recupero del credito esposto in dichiarazione.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo dell’Agenzia come base del controllo automatizzato IVA e della cartella di pagamento.
la Corte ribadisce che disciplina le società non operative mediante un meccanismo presuntivo di reddito minimo e limitazioni all’uso del credito IVA; la prova contraria richiede la dimostrazione di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o delle operazioni rilevanti IVA.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale rinvio procedurale per la disapplicazione delle disposizioni antielusive in presenza di oggettive situazioni impeditive.
art. 1, comma 109, lett. h), l. n. 296/2006
richiamato per evidenziare che dal testo dell’art. 30 è stato soppresso l’inciso "di carattere straordinario" riferito alle circostanze oggettive.
richiamato come intervento che ha ulteriormente modificato la disciplina delle società di comodo.
Massime di principio
- In tema di società non operative, la disciplina dell’art. 30 l. n. 724/1994 ha natura presuntiva e si fonda sul confronto tra parametri patrimoniali e risultati dichiarati; il contribuente può superarla solo dimostrando, con elementi oggettivi, l’esistenza di situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi o delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
- La prova contraria alla presunzione di non operatività non si esaurisce in un’interpello accolto per un solo periodo d’imposta, né può essere desunta dalla sola mancata rettifica delle dichiarazioni pregresse: occorre una verifica autonoma e anno per anno della sussistenza delle condizioni oggettive impeditive per ciascun esercizio interessato.
- Lo status di società non operativa non è permanente, ma va accertato annualmente; una società può essere considerata non operativa in un esercizio e operativa in un altro.
- Ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva delle società di comodo, la nozione di impossibilità va intesa in senso economico ed elastico, con riferimento alle concrete condizioni di mercato e a fatti specifici non dipendenti da una scelta consapevole dell’imprenditore.
- Quando la CTR fonda l’illegittimità di un recupero IVA sull’insussistenza della qualità di società di comodo senza esaminare specificamente tutti i periodi d’imposta rilevanti, la decisione è viziata per erronea applicazione dell’art. 30 l. n. 724/1994.
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