Cassazione Civile, Ordinanza n. 25496/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione versamenti bancari ritenuti non giustificati rispetto ai redditi dichiarati, con conseguente maggiore IRPEF, addizionale regionale e sanzioni. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) nullità dell'avviso perché sottoscritto da funzionario privo della nona qualifica funzionale richiesta dall'art. 20 d.P.R. n. 266/1987; (2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per asserita mancanza dell'autorizzazione della direzione regionale alle indagini bancarie; (3) omesso esame e motivazione apparente perché la CTR avrebbe trascurato il tema dell'inesistenza dell'autorizzazione alle indagini bancarie; (4) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l'accertamento fondato, secondo la ricorrente, su un solo elemento presuntivo anziché su una pluralità di indizi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per novità, poiché la questione della qualifica del funzionario firmatario non era stata dedotta nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non coglievano la reale ratio della sentenza d'appello: la CTR si era pronunciata sulla mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, affermandone l'irrilevanza ai fini della validità dell'avviso, non sull'inesistenza dell'autorizzazione; inoltre la motivazione era congrua. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 consente di porre a base dell'accertamento i dati bancari salvo prova contraria del contribuente, e che la CTR aveva valutato complessivamente le prove offerte dalla contribuente, escludendo che essa avesse dimostrato l'irrilevanza fiscale dei versamenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla qualifica del funzionario firmatario è stata dichiarata nuova e quindi non esaminabile in cassazione, perché non introdotta nei gradi di merito.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie all'avviso di accertamento non ne determina la nullità.
"i dati ed elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni... sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti... se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto... o che non hanno rilevanza..."
I dati bancari acquisiti possono fondare l'accertamento salvo prova contraria del contribuente; l'onere di dimostrare la non imponibilità o irrilevanza delle somme grava sul contribuente.
La Corte ha escluso che vi fosse una violazione delle presunzioni semplici, rilevando che la CTR aveva valutato nel complesso gli elementi probatori e che non spetta alla Cassazione un nuovo apprezzamento di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non colpivano la reale decisione impugnata o introducevano questioni nuove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato escluso perché la motivazione della CTR era congrua e la censura non si confrontava con essa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In tema di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, i dati e gli elementi acquisiti dall'Amministrazione sono utilizzabili a base della rettifica, salvo che il contribuente fornisca prova contraria circa la loro già avvenuta considerazione o la loro irrilevanza fiscale.
- La mancata allegazione all'avviso di accertamento dell'autorizzazione alle indagini bancarie non incide, di per sé, sulla validità dell'atto se l'autorizzazione esiste ed è stata regolarmente rilasciata; la censura deve investire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In cassazione non sono ammissibili questioni nuove non dedotte nei gradi di merito; il motivo che presupponga un fatto o una censura mai introdotti prima è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la sentenza di merito abbia comunque esaminato la questione con motivazione congrua, e la parte ricorrente non si confronti specificamente con tale motivazione.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a compiere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, essendo precluso il riesame del merito della valutazione delle prove svolta dal giudice di appello.
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