Cassazione Civile, Ordinanza n. 16968/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 2009, redditi extracontabili in capo a una società a ristretta base partecipativa, notificando dapprima l'avviso di accertamento alla società e poi un ulteriore avviso al soggetto che, all'epoca del periodo d'imposta, era socio della società, ma che al momento della notifica dell'accertamento societario aveva già ceduto le quote ed era quindi cessato dalla compagine sociale. I giudici di merito avevano ritenuto non opponibile al socio l'accertamento effettuato verso la società e avevano anche escluso che l'avviso a lui diretto fosse sufficientemente motivato, nonostante il richiamo all'atto notificato alla società. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme sull'accertamento dei redditi societari e sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base, sostenendo che la sequenza notificatoria fosse corretta; dall'altro, la violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, affermando che l'allegazione dell'avviso societario consentisse al socio una piena difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto, in astratto, il meccanismo accertativo seguito dall'Ufficio nelle società a ristretta base, ma ha confermato che, quando il socio non faccia più parte della compagine al momento della notifica dell'atto alla società, l'avviso successivamente notificato al socio non può limitarsi a un rinvio all'accertamento societario: esso deve contenere o riprodurre gli elementi essenziali della pretesa tributaria, sia quanto all'an sia quanto al quantum, affinché il destinatario possa difendersi compiutamente. Nel caso concreto l'allegazione dell'avviso societario non è stata ritenuta sufficiente, sicché è stata ribadita la nullità dell'avviso notificato al socio. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite; non è stato applicato il contributo unificato aggiuntivo alle amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme sulla rettifica/accertamento del reddito; la Corte lo menziona nel contesto del corretto operato dell'Ufficio nell'accertamento del reddito extracontabile.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo all'accertamento notificato al socio cessato, senza che la Corte ravvisi violazione.
Richiamato nel primo motivo in tema di notificazione degli avvisi di accertamento.
Richiamato per la imputazione ai soci dei redditi nelle società di persone o assimilate; la Corte ne assume il richiamo nel ragionamento sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base.
Richiamato per la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.
Richiamato nel secondo motivo sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte esclude la violazione perché l'atto deve essere completo per relationem solo se accompagnato dagli elementi essenziali dell'accertamento richiamato.
Richiamato come norma sul contenuto e la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria; la Corte conferma la necessità di una motivazione idonea a consentire la difesa.
Richiamato per escludere che i poteri di controllo del socio possano colmare l'incompletezza dell'atto quando il socio non faccia più parte della compagine sociale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che non si applica alle Amministrazioni dello Stato, soggette al meccanismo della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte precisa che non opera nei confronti dell'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base partecipativa gli utili extracontabili possono essere imputati ai soci in via presuntiva, ma la presunzione opera solo se l'atto notificato al socio gli consenta di conoscere compiutamente la pretesa e di difendersi.
- Se il socio era uscito dalla compagine sociale prima della notifica dell'accertamento alla società, l'eventuale definitività dell'avviso societario non è automaticamente opponibile al socio destinatario dell'atto successivo.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida solo se l'atto richiamato è allegato o comunque riprodotto nei suoi elementi essenziali; un rinvio generico o incompleto non soddisfa l'obbligo motivazionale.
- Quando la pretesa verso il socio deriva da un accertamento societario, l'atto notificato al socio deve contenere gli elementi essenziali della ricostruzione sia dell'an sia del quantum, altrimenti è nullo per lesione del diritto di difesa.
- Le amministrazioni dello Stato non sono tenute al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità, per effetto del regime della prenotazione a debito.
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