Cassazione Civile, Ordinanza n. 23107/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ente sanitario aveva presentato domande di rimborso per gli anni d'imposta 2008 e 2009 sostenendo di aver diritto all'aliquota IRPEG ridotta prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973 per gli enti ospedalieri. L'Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso ritenendo che le aziende sanitarie locali non fossero equiparabili agli enti ospedalieri e non potessero quindi beneficiare dell'agevolazione. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l'appello della contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di norme costituzionali, delle preleggi e delle disposizioni tributarie richiamate, sostenendo che la CTR avesse erroneamente assimilato le ASL agli enti ospedalieri e avesse indebitamente esteso a soggetti diversi un'agevolazione soggettiva. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, rilevando che il ricorso censurava l'intero impianto argomentativo della sentenza impugnata. Nel merito ha affermato che, secondo consolidato orientamento, l'agevolazione dell'art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973, di natura soggettiva, non si applica alle aziende sanitarie locali neppure in via di interpretazione estensiva, perché queste non sono equiparabili agli enti ospedalieri alla luce dell'evoluzione normativa. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando i ricorsi introduttivi della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la resistente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973
agevolazione IRPEG della metà prevista per gli enti ospedalieri, qualificata come agevolazione di carattere soggettivo e non estensibile alle ASL
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 601/1973
l'agevolazione presuppone che i soggetti abbiano personalità giuridica
art. 3 Cost.
norma richiamata nel ricorso, senza specifica adesione della Corte
art. 23 Cost.
norma richiamata nel ricorso, senza specifica adesione della Corte
art. 53 Cost.
norma richiamata nel ricorso, senza specifica adesione della Corte
art. 81 Cost.
norma richiamata nel ricorso, senza specifica adesione della Corte
artt. 12 e 14 preleggi
richiamati nel ricorso per sostenere l'erroneità dell'estensione analogica o interpretativa dell'agevolazione
richiamato nel ricorso nel quadro delle norme invocate
richiamato nel ricorso nel quadro delle norme invocate
legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 2
definisce gli enti ospedalieri come enti pubblici che provvedono al ricovero e alla cura degli infermi
legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 10
definisce le unità sanitarie locali come complesso di presidi, uffici e servizi che assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale
legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 14
attribuisce alle USL, oltre all'assistenza ospedaliera, una vasta serie di ulteriori compiti
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1-bis
prevede la costituzione delle USL in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 4, comma 1
consente la costituzione o conferma in aziende degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 4, comma 9
gli ospedali non costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi della USL
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale prevista per gli enti ospedalieri, quando è formulata come beneficio soggettivo, non è estensibile alle aziende sanitarie locali se il legislatore ha mantenuto distinta la relativa categoria soggettiva.
- Ai fini dell'applicazione di un'agevolazione soggettiva occorre verificare l'esatta riconducibilità del contribuente alla categoria espressamente indicata dalla norma, non essendo sufficiente la mera analogia funzionale dell'attività svolta.
- L'evoluzione normativa del settore sanitario può escludere l'equiparazione tra vecchi enti e nuovi enti/aziende, quando ai nuovi soggetti siano attribuite funzioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originarie.
- L'eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione di una ratio decidendi autonoma è infondata se il ricorso per cassazione, letto nel suo complesso, censura l'intero apparato argomentativo della sentenza impugnata.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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