Cassazione Civile, Ordinanza n. 30265/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, fondato su accertamenti della Guardia di Finanza derivanti anche da indagini penali e concernente una serie di movimentazioni finanziarie da e verso San Marino, oltre al disconoscimento di costi dedotti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, confermando la ripresa a tassazione limitatamente al recupero di costi non riconosciuti. In appello, la CTR aveva rigettato il gravame dell'Ufficio ritenendo non provato il presupposto della ripresa fiscale, ossia il trasferimento di fondi tramite bonifici e assegni per euro 34.771,82. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. 633/1973, 51 d.P.R. 633/1972, 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse mal governato il riparto dell'onere della prova e avesse erroneamente ritenuto non assolto dall'Ufficio l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la presunzione legale invocata dall'Ufficio presuppone comunque la prova dei movimenti in entrata e in uscita riconducibili al contribuente su un conto corrente bancario, anche intestato a terzi, e che tale dato costituisce elemento costitutivo della pretesa impositiva, con conseguente onere probatorio a carico dell'Amministrazione ex art. 2697 c.c. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che né nell'avviso né nel PVC erano indicati i beneficiari, gli istituti di credito o i contratti di conto corrente collegati ai trasferimenti asseriti; la tabella riassuntiva prodotta era priva di rilevanza probatoria e le operazioni ipotizzate non trovavano riscontro nell'unico conto corrente intestato a persona diversa dal contribuente. Inoltre, non risultava chiarito se le indagini penali avessero portato a ipotesi di reato a carico del contribuente. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese, escludendo l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
La presunzione legale relativa invocata dall'Ufficio opera solo se sia prima dimostrata l'esistenza di movimenti bancari in entrata e in uscita riconducibili al contribuente, anche su conti intestati a terzi.
Richiamato insieme alle altre norme in tema di accertamenti bancari e IVA, ma non autonomamente sviluppato nella motivazione.
L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria incombe sull'Amministrazione finanziaria.
Richiamato nel ricorso, ma non valorizzato come decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato nel ricorso con riferimento alle presunzioni, ma la Corte ha ritenuto decisivo il difetto di prova del fatto base della presunzione legale.
Richiamato nel ricorso con riferimento alle presunzioni semplici, ma non ritenuto idoneo a superare il difetto di prova del presupposto fattuale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge invocata dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma sul vizio motivazionale invocata dalla ricorrente.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non applicato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie sugli accertamenti bancari, la presunzione legale a favore dell'Amministrazione opera solo se sia previamente provata la riconducibilità al contribuente dei movimenti finanziari contestati; la presunzione non sostituisce la prova del fatto base.
- Quando l'Ufficio fonda la pretesa impositiva su movimentazioni bancarie, la dimostrazione di tali operazioni costituisce elemento costitutivo della pretesa e, come tale, è soggetta al riparto ordinario dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
- La mera indicazione di una tabella riepilogativa o di dati non supportati da specificazione dei beneficiari, degli istituti di credito o dei rapporti bancari collegati non è sufficiente a sorreggere la ripresa fiscale.
- Se le movimentazioni ipotizzate non trovano riscontro nei rapporti bancari effettivamente risultanti in atti, l'accertamento non può reggersi sulla sola deduzione dell'Ufficio.
- Il richiamo a indagini penali o a verifiche di polizia tributaria non è di per sé sufficiente, se non è chiarito l'esito di tali indagini e il loro effettivo collegamento con la condotta del contribuente.
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