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Sentenza

Sentenza del 17/02/2022 n. 5275 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva qualificato come non imponibile il risarcimento riconosciuto a G.M. (originariamente Euro 100.121.883,83, poi transato a Euro 95.000.000) per i danni subiti in conseguenza dell'illegittimo aumento di capitale deliberato dai familiari. L'Amministrazione sosteneva che tale risarcimento fosse in realtà integrazione della plusvalenza derivante dalla cessione forzata delle partecipazioni a UBS (prezzo inferiore al valore di mercato) e quindi soggetto a tassazione come plusvalenza (D.P.R. 917/1986 artt. 6, 67, 68). La CTR aveva escluso la rilevanza reddituale ritenendo il ristoro meramente volto a reintegrare la perdita patrimoniale (danno emergente) e non a sostituire un reddito (lucro cessante).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse errato nella qualificazione di fatto e di diritto e che dovesse essere effettuata una nuova valutazione in ordine alla natura funzionale del risarcimento (danno emergente vs lucro cessante). La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, dettando il principio di diritto secondo cui il risarcimento conseguente a cessione di azioni a prezzo 'vile' può costituire plusvalenza imponibile solo se, oggettivamente, è qualificabile come lucro cessante sostitutivo di reddito; altrimenti rimane esente se calato nella categoria del danno emergente. La Corte ha inoltre disposto che la commissione si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2

    i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti dell'invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti

    La Corte richiama che le somme ricevute assumono rilevanza fiscale solo se hanno la funzione di sostituire redditi perduti (lucro cessante); se sono mero ristoro patrimoniale (danno emergente) non sono imponibili.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. c

    sono redditi diversi... c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

    Definisce la categoria tributaria delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate: se il risarcimento sostituisce il prezzo di vendita esso può rientrare in tale categoria.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68

    le plusvalenze ... per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; le plusvalenze ... sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (...) e il costo o il valore di acquisto

    Regola la determinazione e la tassazione parziale (40%) delle plusvalenze da partecipazioni qualificate; rilevante per quantificare l'eventuale imponibile se il risarcimento è qualificato come integrazione della plusvalenza.

  • Codice di procedura civile, art. 115 c.p.c.

    Richiamato in ordine al principio di non contestazione e alla necessità che il giudice di merito non decida su fatti non contestati; la Cassazione ha ritenuto che la CTR abbia errato nella valutazione di fatti pacifici.

  • Codice penale, art. 41 c.p.

    Norma sulla causalità (concausa/interruzione del nesso causale): la Corte rileva che la CTR ha interpretato erroneamente l'interruzione del nesso causale tra aumento di capitale e cessione a UBS.

  • Codice civile, art. 1223 c.c.

    Principio generale del risarcimento: il danno comprende la perdita subita e il mancato guadagno; rilevante nella distinzione tra danno emergente (perdita) e lucro cessante (mancato guadagno) ai fini tributari.

  • Codice civile, art. 1375 c.c.

    Richiamato nella motivazione finale in relazione all'abuso di maggioranza e ai doveri di correttezza e buona fede nella esecuzione dei patti: l'illegittimo aumento di capitale è qualificato come condotta illecita dei soci di maggioranza.

  • Codice civile, art. 2908 c.c.

    Riferimento alla domanda principale di G.M. di 'ritrasferimento' delle quote (azione di reintegrazione in forma specifica) come elemento della vicenda civile; utile ai fini di comprendere la volontà risarcitoria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4

    Richiama i limiti probatori nel processo tributario rispetto al penale: la sentenza penale non è automaticamente vincolante nel giudizio tributario e il giudice tributario deve valutare autonomamente le prove.

Massime di principio

  • Per stabilire la tassabilità di un risarcimento occorre valutare la funzione economica dell'erogazione: è imponibile solo se sostituisce redditi perduti (lucro cessante), mentre i risarcimenti volti a reintegrare una perdita patrimoniale (danno emergente) sono esenti.
  • La qualificazione fiscale è ancorata all'oggettivo contenuto del risarcimento e all'atto di disposizione patrimoniale (es. cessione a titolo oneroso): la soggettiva 'volontà' del disponente è secondaria rispetto alla sua rilevanza oggettiva ai fini della plusvalenza.
  • La relazione causale tra fatto illecito e atto di realizzo (es. vendita a prezzo vile) va scrutinata: se la vendita è concausa non interruttiva e rientra nella stessa serie causale del fatto illecito, il risarcimento può avere natura di integrazione della plusvalenza.
  • Una transazione successiva che modifica la destinazione delle somme (ripartizione tra danno patrimoniale e danno morale) non è automaticamente opponibile all'Amministrazione finanziaria se la sentenza originaria non giustifica quella nuova qualificazione.
  • La sentenza penale, anche se definitiva, non produce automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario; il giudice tributario deve comunque valutare autonomamente le prove e la natura dell'elemento economico contestato.
  • In giudizi analoghi il giudice tributario dovrà esaminare attentamente (i) la motivazione del giudice civile che ha quantificato il danno, (ii) la natura funzionale del risarcimento indicata dal titolo giudiziale o dalla transazione, e (iii) gli atti concreti di disposizione (es. contratto di vendita/finanziamento) per decidere se il risarcimento sostituisce una plusvalenza.
  • Se si intende evitare la qualificazione fiscale come plusvalenza, è utile documentare e provare che il risarcimento è destinato esclusivamente a ripristinare una perdita patrimoniale e non a sostituire un mancato reddito (ad es. mediante determinazioni civili chiare o accertamenti che escludano il nesso con la cessione).

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