Cassazione Civile, Ordinanza n. 18379/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e il conseguente pagamento dei contributi da parte di una professionista che svolgeva un'attività libero-professionale in concomitanza con un lavoro dipendente già coperto da altra forma di previdenza obbligatoria. Il giudice di merito aveva escluso l'obbligo di iscrizione e aveva ritenuto prescritto il credito contributivo relativo all'anno 2009. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione della L. n. 335/1995, art. 2, commi 26 e 31, e dell'art. 18 del D.L. n. 98/2011, per l'erronea esclusione dell'obbligo contributivo; (2) violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, per aver fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010 senza considerare il differimento al 6 luglio 2010 previsto per i versamenti dovuti dai contribuenti rientranti nell'ambito degli studi di settore. La ricorrente ha sostenuto che il rinvio del termine di pagamento si applicasse anche ai fini della prescrizione e non solo ai contribuenti fiscalmente assoggettati agli studi di settore ma a tutti coloro che esercitano attività economiche per le quali tali studi sono stati elaborati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la decorrenza della prescrizione fissata dal giudice di merito al 16 giugno 2010, affermando che, per i versamenti dovuti nell'ambito della disciplina richiamata, il termine era differito al 6 luglio 2010; ha inoltre escluso che il differimento valesse solo per i contribuenti concretamente assoggettati agli studi di settore o per i soli regimi fiscali ordinari, poiché la norma riguardava tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali gli studi di settore erano stati elaborati.
Norme richiamate
L. n. 335/1995, art. 2, comma 26
La disposizione è richiamata come base dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del principio di universalizzazione della copertura assicurativa; ai fini dell'esclusione dell'obbligo rileva solo un contributo idoneo a costituire una posizione previdenziale propria.
L. n. 335/1995, art. 2, comma 31
Richiamato nel primo motivo come norma applicabile alla disciplina dell'iscrizione e dei contributi alla Gestione separata.
D.L. n. 98/2011, art. 18, comma 12
Richiamato nel primo motivo come norma coinvolta nella disciplina dell'iscrizione e del prelievo contributivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamati nel secondo motivo in relazione alla decorrenza e all'eventuale sospensione della prescrizione.
D.Lgs. n. 241/1997, art. 18, comma 4
Stabilisce che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
Ha differito al 6 luglio 2010 il termine per il versamento dei contributi per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. a)
La Corte ritiene che il differimento al 6 luglio 2010 incida sulla decorrenza della prescrizione, essendo questo il termine di scadenza del pagamento.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. b)
Ritenuta irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione, perché riguarda il versamento successivo con maggiorazione dello 0,40% e presuppone che il debito sia già scaduto.
R.D.L. n. 1827/1935, art. 55
I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Richiamato nel secondo motivo quale norma concernente i termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi.
L. n. 244/2007, art. 1, commi 96 ss.
Richiamata per distinguere il regime dei c.d. minimi, ritenuto irrilevante ai fini dell'applicazione del differimento del termine di pagamento.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste per il professionista che svolga attività libero-professionale non abituale e non sia coperto, per quella specifica attività, da una posizione previdenziale idonea a generare una prestazione in suo favore; non è sufficiente il solo versamento di un contributo solidaristico privo di correlata copertura previdenziale.
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il termine decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo.
- Quando la legge o un atto attuativo differiscono il termine di versamento dei contributi collegandolo ai termini di pagamento delle imposte, il differimento incide anche sulla decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
- Il differimento del termine di pagamento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche oggetto di studi di settore si applica a tutti i contribuenti che svolgono quelle attività, non soltanto a coloro che siano effettivamente assoggettati, in concreto, agli studi di settore per il regime fiscale prescelto.
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