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Sentenza

Sentenza del 24/10/2023 n. 29533 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Teleperformance France chiedeva il rimborso del credito d'imposta relativo ai dividendi percepiti dalla controllata italiana (anno 1998), invocando l'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-(Omissis). La controllata italiana aveva applicato l'esenzione dalla ritenuta ex D.P.R. n. 600/1973, art. 27-bis, comma 3 (attuazione Direttiva madre-figlia). L'Agenzia non rispondeva (silenzio-rifiuto); nei gradi di merito vi sono state decisioni contrastanti, la CTR in sede di rinvio ha riconosciuto il rimborso ritenendo sufficiente che i dividendi fossero stati inclusi nella base imponibile in (Omissis) e che fosse rispettato il principio di neutralità fiscale. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che non vi era stata alcuna doppia imposizione poiché nessuna imposta era stata effettivamente pagata né in Italia né in (Omissis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della CTR che riconosceva il diritto al rimborso a favore di Teleperformance. La Corte ha ritenuto che, ai fini del credito d'imposta previsto dalla Convenzione, non è escluso il diritto al credito dall'applicazione dell'esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia; è sufficiente che il dividendo sia stato incluso nella base imponibile nello Stato di residenza della società madre (anche se in concreto su quel reddito non è stata materialmente versata imposta) e che sia garantito il principio di neutralità fiscale. Spese di lite a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27-bis, comma 3

    facoltà di non applicare la ritenuta alla fonte sui dividendi erogati (attuazione Direttiva madre-figlia)

    L'esenzione dalla ritenuta in Italia ai sensi della disciplina madre-figlia non impedisce, di per sé, il riconoscimento del credito d'imposta previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni; i due benefici vanno coordinati per evitare discriminazioni.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni (Italia - (Omissis)), art. 10, par. 4, lett. b

    diritto per il soggetto residente in uno dei due Stati ... di ottenere ... il rimborso del credito d'imposta che sarebbe spettato ad un soggetto residente

    Il credito d'imposta convenzionale può essere riconosciuto anche se il dividendo è stato esentato alla fonte in Italia: ciò che rileva è che il dividendo sia compreso nella base imponibile nello Stato di residenza della madre, a tutela della neutralità fiscale.

  • Direttiva madre-figlia (1990) e D.Lgs. n. 136 del 1993

    L'esenzione prevista dalla direttiva non elimina automaticamente il rischio di doppia imposizione economica e non esclude ex se il diritto al credito d'imposta convenzionale; occorre un coordinamento concreto tra esenzione e credito.

  • Cass. sez. V, 20.5.2021, n. 13846 (sentenza di rinvio)

    "il credito d'imposta ... non è escluso dal riconoscimento dell'esenzione dalla ritenuta prevista dalla Direttiva madre figlia ..."

    Principio richiamato dalla Corte: per valutare il diritto al credito convenzionale è necessario accertare che il dividendo sia compreso nell'imponibile nello Stato della madre e che non si crei un trattamento peggiorativo rispetto a una madre residente in Italia.

  • Circolare Ministero delle Finanze n. 151 del 10/8/1994, art. 10, lett. b

    alle società madri con sede in (Omissis) ... spetta un credito d'imposta 'in misura pari alla metà del credito d'imposta cui avrebbe diritto un soggetto residente in Italia, previa applicazione della ritenuta nella misura del 5 per cento.'

    La circolare fornisce indicazioni pratiche per calcolare il credito spettante alla società madre in (Omissis) e per garantire il trattamento comparabile con una società madre italiana, a tutela della neutralità.

  • art. 384 c.p.c.

    Norma processuale civile richiamata nell'impugnazione; contestata la corretta applicazione ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dall'Amministrazione quale principio che pone l'onere della prova a carico di chi deduce il fatto; la Corte ha ritenuto che la prova dell'inclusione del dividendo nella dichiarazione estera (documentata) fosse sufficiente.

  • D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2

    Norme sulla conformità di copie informatiche/analogiche nei procedimenti telematici; utilizzate nel confronto sulle modalità di notificazione del ricorso in Cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Norma relativa al contributo unificato; menzionata in relazione all'esenzione per pubbliche amministrazioni difese dallo Stato.

Massime di principio

  • L'esenzione alla fonte prevista dalla Direttiva madre-figlia non esclude automaticamente il diritto al credito d'imposta convenzionale: i due strumenti devono essere coordinati per prevenire trattamenti peggiorativi rispetto a una società madre residente in Italia.
  • Per ottenere il credito d'imposta/contributo in rimborso ai sensi della Convenzione, è sufficiente che il dividendo sia stato incluso nella base imponibile nello Stato di residenza della società percettrice; non è sempre necessario dimostrare che in quel Paese sia stato materialmente versato un'imposta sull'importo.
  • La verifica chiave è il principio di neutralità fiscale: va accertato che il beneficio riconosciuto alla società estera non comporti un trattamento complessivamente più sfavorevole rispetto a quanto avrebbe avuto una società madre residente in Italia.
  • L'onere della prova grava sul soggetto che chiede il rimborso, ma la produzione della dichiarazione estera che include i dividendi può costituire prova idonea dell'assoggettamento a tassazione nello Stato di residenza.
  • Questioni formali di notificazione telematica non comportano automaticamente l'improcedibilità dell'impugnazione quando la conformità dei documenti non è contestata e la controparte è stata in grado di difendersi pienamente.

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