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Sentenza

Sentenza del 24/10/2023 n. 29484 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società avevano impugnato tre avvisi di accertamento IRES per le annualità 2005, 2006 e 2007, contestando la maggiore base imponibile derivante dalla mancata indicazione, in dichiarazione della consolidante ISAF, di dividendi percepiti da società tedesche del gruppo. L'Agenzia impugnò la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trento che, dopo aver riunito le impugnazioni, aveva rimesso la causa relativa al 2006 al primo grado per la pendenza di una causa promossa dalla consolidante Afro Air e aveva accolto il ricorso di ISAF per violazione del principio del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario; per il resto aveva respinto gli appelli dell'Agenzia.

La decisione

L'Avvocatura generale dello Stato comunicò che l'Agenzia delle Entrate aveva annullato in autotutela gli avvisi relativi alle annualità 2005 e 2007 e chiese l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Le società resistenti accettarono la proposta. La Corte ha dichiarato il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 46, comma 3

    norma invocata per ottenere la compensazione delle spese in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; la richiesta è stata accolta.

  • Principio del contraddittorio

    la Commissione di primo grado aveva ritenuto violato il principio del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, risultando in accoglimento del ricorso di ISAF e rimessione della controversia relativa al 2006.

  • Annullamento in autotutela (atto amministrativo)

    l'Agenzia delle Entrate ha revocato gli avvisi relativi al 2005 e 2007 in via amministrativa, determinando la cessazione della materia del contendere e rendendo possibile l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione fiscale annulla gli atti impugnati in autotutela, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere è comune la compensazione integrale delle spese, soprattutto se la parte pubblica chiede la compensazione e la controparte la accetta.
  • La violazione del principio del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario può determinare l'accoglimento del ricorso e la rimessione della causa al primo grado per rinnovare il contraddittorio.
  • L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non comporta una pronuncia sul merito della pretesa tributaria.
  • Nei procedimenti in regime di consolidato, atti o decisioni che riguardano una società del gruppo possono influenzare giudizi connessi e giustificare sospensioni, rimesse o estinzioni parziali della controversia.

Testo integrale

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