Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/10/2023 n. 273 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale che contestava la classificazione dell'immobile di proprietà dell'associazione sito in Pordenone. La precedente proprietaria, prima della vendita, aveva modificato mediante DOCFA la categoria da D1 (opificio) a E7 (luogo di culto). L'Agenzia ha emesso rettifica ritenendo assente la 'radicale trasformazione' necessaria per uscire dalla categoria D1; la CTP di Pordenone aveva confermato la rettifica e respinto l'impugnazione per motivazione semplificata. L'associazione ha proposto appello deducendo, tra gli altri motivi, che l'uso concreto e permanente dell'immobile come luogo di culto impone la classificazione in E7 indipendentemente da trasformazioni strutturali.

La decisione

L'appello è stato in parte accolto: i primi quattro motivi sono stati ritenuti infondati e confermata la correttezza dell'atto motivato in forma semplificata; il quinto motivo è stato invece ritenuto fondato. Il Collegio ha stabilito che l'uso concreto dell'immobile come luogo di culto è sufficiente per la qualificazione catastale in categoria E7 e, quindi, ha accolto il ricorso introduttivo della lite (annullando l'avviso di accertamento nella parte impugnata). Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • DPR 1142/1949, art. 8, primo comma

    «La classificazione non si esegue, nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28, della legge 8 giugno 1936, n.1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili una destinazione estranea alle esigenza suddette senza radicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili»

    La Corte d'appello interpreta la norma nel senso che la previsione della 'radicale trasformazione' vale come limite alla declassificazione degli opifici verso altre destinazioni solo quando si valuti la riconducibilità all'opificio; invece per i luoghi di culto l'elemento decisivo è l'uso concreto e attuale, non la presenza di trasformazioni strutturali.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12

    Invocata dall'appellante in tema di collaborazione e buona fede, la Corte la ritiene un motivo generico e inammissibile nel caso concreto, non avendo fondato la fattispecie profili specifici di violazione del principio.

  • Legge 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28

    Richiamata nella norma regolamentare per distinguere fabbricati costruiti per speciali esigenze industriali; la Corte utilizza il richiamo per contrapporre l'ipotesi dell'opificio alla specificità dell'edificio di culto.

  • Costituzione, art. 8 e art. 11; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo art. 9 (richiamata)

    La classificazione catastale deve essere interpretata anche alla luce della libertà religiosa: attribuire una situazione tributaria che non rispecchi l'uso reale quale luogo di culto sarebbe lesivo del diritto al libero esercizio del culto.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, sent. n. 23612/2008

    La Corte richiama il principio secondo cui il classamento dipende dall'attività effettivamente svolta nell'unità immobiliare e che la collocazione in una categoria non è determinata dal fatto che l'unità faccia parte di un complesso immobiliare.

Massime di principio

  • Il classamento catastale si determina principalmente in base all'uso concreto e attuale dell'unità immobiliare: se l'immobile è adibito in modo permanente a luogo di culto, va attribuita la categoria E7 indipendentemente dall'assenza di radicali trasformazioni strutturali.
  • La modifica della classificazione tramite DOCFA operata dal precedente proprietario è valida se rispecchia il reale utilizzo dell'immobile; l'amministrazione non può mantenere una qualificazione discordante in presenza di uso religioso stabile senza motivazione idonea.
  • La previsione regolamentare sulle 'radicali trasformazioni' va interpretata limitatamente alla fattispecie dell'opificio industriale e non può essere estesa a impedire la qualificazione come luogo di culto quando l'uso concreto lo richiede.
  • Conflitti tra atti amministrativi diversi (es. sanzione per cambio di destinazione e riclassamento catastale) non determinano automaticamente l'invalidità dell'atto tributario: gli atti fondano su competenze e finalità autonome e vanno valutati separatamente.
  • La motivazione semplificata dell'atto catastale è ammissibile nel caso di rettifica DOCFA, purché risulti adeguata e coerente con i dati di fatto e le risultanze d'ufficio.
  • Nelle controversie che coinvolgono luoghi di culto, va considerata la tutela costituzionale della libertà religiosa: il classamento non può comprimere diritti fondamentali né imporre requisiti strutturali non richiesti dalla normativa costituzionale e convenzionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.