Sentenza del 24/10/2023 n. 29480 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Intersped impugnava le sentenze che avevano rigettato le sue opposizioni a due ingiunzioni di pagamento emesse ex art. 82 TULD dalla Dogana di Crotone per il mancato pagamento di diritti doganali relativi a due partite di prodotti tessili vincolate a documenti T1 emessi dalla Dogana di Amburgo. La società sosteneva di non essere il destinatario effettivo della merce (avendo agito quale mero intermediario) e aveva proposto querela di falso sulla qualificazione indicata nei documenti doganali (indicazione "Empfanger"). Tale querela di falso era stata già respinta in primo grado, confermata in appello e dalla Corte di Cassazione. In sede di ricorso per cassazione la Intersped contestava l'efficacia probatoria dei documenti doganali e chiedeva la definizione agevolata della controversia ai sensi della L. n.197/2022;
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero per difetto di legittimazione e, per il resto, ha rigettato il ricorso della Intersped. Ha altresì escluso la possibilità di definizione agevolata perché la controversia riguarda dazi doganali, espressamente esclusi dalla definizione ai sensi della L. n.197/2022 (richiamando la decisione del Consiglio 2014/335/UE/Euratom che qualifica i dazi come risorse proprie dell'UE). La Corte ha ritenuto definitiva la qualificazione della Intersped come destinataria della merce in virtù della sentenza passata in giudicato sul processo per querela di falso e ha confermato la legittimità delle ingiunzioni di pagamento. Ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in complessivi Euro 7.000,00 oltre oneri) e ad eventuale ulteriore contributo unificato secondo DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 82 TULD
Dispositivo normativo posto a base dell'emissione delle ingiunzioni di pagamento per debiti doganali; le ingiunzioni impugnate sono state emesse ex art. 82 TULD.
art. 2700 c.c.
Riferito nel motivo di ricorso in tema di efficacia probatoria; la Corte ha ritenuto che, alla luce della sentenza passata in giudicato sul procedimento di querela di falso, l'indicazione del destinatario nei documenti doganali è definitivamente accertata.
art. 203 Regolamento CE n. 1913/1992
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di regime probatorio dei documenti doganali; la censura è stata ritenuta infondata perché la qualifica di destinatario era già stata definitivamente accertata con sentenza sul tema della falsità.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma invocata come principio di cassazione (violazione di legge) ma la Corte ha respinto il motivo per insussistenza di errore applicativo o di accertamento contrastante con precedenti sentenze definitive.
L. n. 197/2022, art. 1, commi 186 e ss. e comma 193
Norma sulla procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; la Corte ha rilevato che la definizione agevolata non può applicarsi ai dazi doganali perché espressamente esclusi dal comma 193.
Decisione del Consiglio 26.5.2014 n. 2014/335/UE/Euratom, art. 2, par. 1, lett. a)
"Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti: a) dalle risorse proprie tradizionali ... dazi della tariffa doganale comune ..."
Usata per giustificare l'esclusione dei dazi dalla definizione agevolata in quanto costituenti risorse proprie tradizionali dell'UE.
art. 384 c.p.c., comma 3
Norma procedurale utilizzata dalla Corte per riservare la decisione sulla questione di definibilità agevolata e chiedere osservazioni alle parti e al P.G.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)
Norma relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- I documenti doganali (es. T1) godono di una significativa efficacia probatoria: se la loro autenticità e contenuto sono stati confermati con sentenza passata in giudicato (esito negativo della querela di falso), la relativa qualificazione (ad es. destinatario/"Empfanger") vincola le parti e può fondare l'obbligo al pagamento dei dazi.
- La querela di falso è lo strumento processuale idoneo a contestare la veridicità di indicazioni formali: se viene respinta con sentenza definitiva, la questione non può essere rinnovata in sede successiva per disconoscere l'efficacia dei documenti contestati.
- La definizione agevolata prevista dalla L. n.197/2022 non si applica ai dazi doganali, che sono esclusi in quanto risorse proprie tradizionali dell'Unione; pertanto istanze e versamenti riferiti a tali controversie non producono effetti estintivi.
- In giudizio, l'onere probatorio grava sul soggetto che contesta la qualificazione risultante da documenti ufficiali: dichiarazioni testimoniali o allegazioni generiche raramente sono sufficienti a prevalere su documenti doganali ufficiali riconosciuti.
- Occorre attenzione alla legittimazione delle parti in cassazione: impugnazioni dirette contro soggetti non legittimati possono essere dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione a procedere.
- In controversie tributarie/doganali, la definizione della natura del credito contestato (dazio, sanzione, interessi) è cruciale per determinare ammissibilità di rimedi agevolativi o sospensivi e deve essere chiarita fin dalle fasi processuali preliminari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 ott 2023Sentenza del 24/10/2023 n. 248 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 24 ott 2023Sentenza del 24/10/2023 n. 273 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 24 ott 2023Sentenza del 24/10/2023 n. 1053 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 24 ott 2023Sentenza del 24/10/2023 n. 2723 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 24 ott 2023Sentenza del 24/10/2023 n. 29484 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 ott 2023Sentenza del 24/10/2023 n. 29533 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →