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Sentenza

Sentenza del 24/10/2023 n. 248 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata

Accertamento redditi d'impresa - Presunzione di legittimità - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento dei redditi d'impresa relativo al 2015 con recupero a tassazione di costi indicati come fatture emesse dalla P. srl, ritenute dall'Ufficio relative ad operazioni inesistenti. L'Ufficio ha motivato l'atto con indici di inattendibilità della società emittente (costituita il 14/04/2015 come SRL semplificata con capitale di €900, assenza di deposito bilanci, mancata presentazione dichiarazioni, constatazione di inesistenza da parte dell'Agenzia durante accesso), e con altri elementi probatori; la contribuente ha contestato l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e ha prodotto documenti e dichiarazioni a difesa dell'effettiva esistenza delle operazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha respinto l'appello della società, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto valide le motivazioni dell'Ufficio, applicando il principio secondo cui, se l'ufficio dimostra indici di inattendibilità e la loro idoneità astratta a rappresentare capacità contributiva non dichiarata, l'atto di rettifica gode di presunzione di legittimità e grava sul contribuente l'onere di provare la regolarità ed economicità delle operazioni; le prove documentali fornite dalla ricorrente non hanno dimostrato movimenti finanziari o l'effettiva esecuzione delle operazioni (compromesso privo di data certa e non eseguito), e la credibilità di teste/dichiaranti è resa dubbia dal possibile coinvolgimento in illeciti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973 art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento dei redditi d'impresa con controllo delle scritture e registrazioni contabili; se l'ufficio motiva adeguatamente con indici di inattendibilità, l'atto di rettifica gode di presunzione di legittimità sull'operato degli accertatori.

  • Cass. sent. 31/10/2018 n. 27804

    In tema di accertamento dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici. di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l 'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata anti-economicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo

    Precedente giurisprudenziale applicato dalla CTR: quando l'Ufficio individua e motiva indici concreti di inattendibilità, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve fornire prove idonee e non meramente formali (es. semplici annotazioni contabili) dell'effettiva sussistenza e economicità delle operazioni.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fiscale motiva l'accertamento indicando specifici indici di inattendibilità (es. anomalia della struttura societaria dell'emittente, mancato deposito bilanci, assenza di presidi aziendali, constatazione di inesistenza in accessi), l'atto di rettifica beneficia di una presunzione di legittimità; grava quindi sul contribuente l'onere di prova del contrario.
  • La sola esistenza di fatture e la regolarità formale delle registrazioni contabili non sono di per sé idonee a provare la spettanza dei costi: serve dimostrare la sostanza economica dell'operazione (consegne, pagamenti, esecuzione del contratto).
  • Per contrastare efficacemente un accertamento del genere il contribuente deve produrre prove documentali solide e coerenti: bonifici o altri movimenti finanziari tracciabili, documenti di consegna/servizio, contratti con data certa e attestazione di esecuzione, dichiarazioni fiscali e bilanci dell'emittente, attestazioni di terzi indipendenti, iscrizioni e attività effettiva dell'impresa emittente (sede, personale, clienti).
  • La rilevazione, da parte degli organi dell'Amministrazione, dell'assenza o dell'evanescenza dell'organizzazione della società emittente (capitale simbolico, mancanza di struttura, mancati adempimenti formali) costituisce indice probatorio forte a supporto della presunzione di inesistenza o di falsa fatturazione.
  • Dichiarazioni del rappresentante dell'emittente che appaiono contraddittorie, prive di data certa o eventualmente rese da soggetti con possibile coinvolgimento in illeciti hanno scarso valore probatorio e possono rafforzare l'accertamento.
  • In sede di difesa è utile anche dimostrare la normale economicità dell'operazione nel contesto di mercato e la coerenza dei prezzi/corrispettivi con la prassi, oltre alla documentazione amministrativa e fiscale completa dell'emittente.
  • La decisione mostra che le commissioni tributarie seguono strettamente il principio per cui l'Ufficio non deve provare la singola operazione se ha già esposto indici concreti di inattendibilità; l'onere ricade sul contribuente che deve fornire una prova forte e diretta della realtà dell'operazione.

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